Cassazione Penale, Sentenza n. 24717/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto l'imputato per il reato di produzione abusiva di emissioni in atmosfera (art. 279 D.lgs. 152/2006) disponendo l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 279 in relazione all'art. 269 D.lgs. 152/2006, travisamento probatorio e carenza di motivazione. In particolare: contestava la ricostruzione dei fatti (sosteneva che la SOTECO aveva ricevuto l'impianto in procedura d'urgenza e che non poteva sospenderne l'esercizio), riteneva che la responsabilità per le autorizzazioni fosse attribuibile alla pubblica amministrazione proprietaria e non al gestore/affidatario, evidenziava esiti di monitoraggi che non avrebbero mostrato superamenti dei limiti e censurava l'uso di giurisprudenza non pertinente rilevando anche l'intervento normativo (D.lgs. 155/2010) che avrebbe inciso sulla valutazione delle soglie e degli allarmi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti salvo che non vi sia un palese e incontestabile travisamento della prova. Ha affermato la natura di reato permanente e di pericolo dell'art. 279 (sussistenza del reato per esercizio dello stabilimento che produce emissioni senza autorizzazione) e che l'obbligo di ottenere l'autorizzazione gravava sul soggetto gestore/legale rappresentante nella fattispecie. Ha ritenuto provata la concreta produzione di emissioni sulla base del monitoraggio e ha escluso che la procedura d'urgenza possa giustificare la violazione delle norme ambientali in assenza di specifiche cause di esclusione della punibilità previste dalla legge. Conseguenza: rigetto del ricorso del Barletta; mantiene la decisione impugnata nella parte rilevante.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 279
produzione abusiva di emissioni in atmosfera
reato permanente e di pericolo: sufficiente l'esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in assenza della prescritta autorizzazione; responsabilità attribuibile al gestore dell'attività
D.lgs. 152/2006, art. 269
norma richiamata in relazione alla disciplina delle emissioni e autorizzazioni; posta a confronto con l'art. 279 nella censura del ricorrente
Codice penale, art. 131-bis
norma applicata in primo grado per disporre l'assoluzione per particolare tenuità del fatto
D.lgs. 155/2010
citato dalla difesa come intervento normativo che rafforza la regolazione su valori obiettivo, soglie di allarme e informazione; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo elimini i presupposti di responsabilità ex art. 279
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 191
prevede specifiche cause speciali di esclusione della punibilità (es. ordinanze del sindaco in materia di rifiuti); richiamata per affermare che senza una deroga normativa valida l'urgenza non giustifica la violazione delle norme ambientali
Codice dei contratti pubblici, art. 163
richiamato sul tema della somma urgenza: anche in presenza di urgenza contrattuale è obbligatorio il rispetto della normativa ambientale
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
norma procedurale richiamata per i limiti della motivazione nel ricorso per cassazione
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. e)
criterio di censura in cassazione sul vizio di motivazione e travisamento della prova: la Corte verifica la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito, non la rielaborazione dei fatti
Costituzione, artt. 9 e 41 (riformati 2022)
richiamati a sostegno del principio che la tutela dell'ambiente è valore primario costituzionale e impone il rispetto delle norme ambientali
Massime di principio
- Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione (art. 279 D.lgs. 152/2006) è permanente e di pericolo: per la sua configurabilità è sufficiente l'esercizio dello stabilimento che produce emissioni in assenza di autorizzazione, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti, purché sia dimostrata la concreta produzione di emissioni
- La responsabilità per l'obbligo di ottenere l'autorizzazione grava sul "gestore dell'attività" o sul soggetto effettivamente tenuto alla gestione; la posizione contrattuale o subalterna nei confronti della pubblica amministrazione non esclude automaticamente tale responsabilità, specie se il capitolato d'appalto attribuisce responsabilità all'appaltatore
- La procedura d'urgenza o la necessità di garantire il servizio pubblico (es. depurazione per ragioni igienico-sanitarie) non giustificano la violazione delle norme ambientali, salvo che non sussista una specifica disposizione di deroga prevista dalla legge
- In Cassazione le critiche alla valutazione probatoria del giudice di merito sono ammissibili solo se si deduce un palese e non controvertibile travisamento della prova o l'omissione di circostanze decisive chiaramente documentate; non è consentita una semplice riconsiderazione dei fatti
- Contrattualmente previste esenzioni o ripartizioni di responsabilità (es. clausole che attribuiscono al contraente la responsabilità civile e penale per mancanza di autorizzazioni) possono incidere sulla valutazione della responsabilità e sono elementi che il giudice di merito deve valutare
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