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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32367/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una rettifica catastale eseguita dall'Agenzia delle Entrate su una unità immobiliare sita in Praiano, oggetto di procedura DOCFA, con modifica della classe e della categoria catastale proposte dal contribuente. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando il classamento da A/2, classe 9, a A/2, classe 5. In appello la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato il gravame dell'Ufficio, osservando che il raffronto con altri immobili similari può costituire valido supporto probatorio ma non impedisce al giudice di discostarsene in presenza di altri elementi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione omessa e apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 112, 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., perché la CTR non avrebbe esaminato puntualmente le censure dell'Ufficio e non avrebbe individuato gli elementi concreti che giustificavano il discostamento dai termini di comparazione indicati dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale" e che la motivazione è nulla quando manchi, sia meramente apparente, risulti perplessa o incomprensibile, oppure presenti un contrasto irriducibile. Nel caso concreto la CTR si è limitata ad enunciare in astratto il principio per cui il giudice può discostarsi dal raffronto con altri immobili, ma non ha indicato né valutato criticamente gli elementi concreti che avrebbero consentito di attribuire all'unità immobiliare la classe 5 invece della classe 9. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio della motivazione nei casi di mancanza, apparenza o radicale inidoneità motivazionale

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato unitamente alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nella censura di nullità della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    l'inosservanza dell'obbligo motivazionale può tradursi in nullità della sentenza

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    indica il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve esistere ed essere intelligibile, altrimenti la sentenza è nulla

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione

  • L. n. 134 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 richiamata per la riforma del vizio di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente più di dedurre il mero difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione della sentenza è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è deducibile la nullità solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contraddizioni insanabili o sia obiettivamente incomprensibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il vizio motivazionale rilevante riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
  • In materia di classamento catastale, il giudice può anche discostarsi dai termini di raffronto indicati dall'Ufficio, ma deve spiegare in modo concreto quali elementi di fatto giustifichino una diversa classificazione dell'immobile.
  • È affetta da nullità la decisione che si limiti ad affermazioni astratte senza confrontarsi criticamente con gli elementi specifici del caso e con le censure della parte appellante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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