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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33224/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n.2441/2022 in relazione alla regolazione delle spese di lite: censura della compensazione parziale delle spese operata dalla Corte d'appello e mancata applicazione della maggiorazione dei compensi prevista dall'art. 4, comma 8, d.m. n.55/2014. Il ricorso per cassazione è fondato sulla carenza di motivazione rispetto alla decisione di compensare per metà le spese di entrambi i gradi, nonché su questioni relative alla ritualità della produzione della copia informatica della sentenza impugnata e sulla tempestività della notifica del ricorso stesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata e insufficiente motivazione della compensazione parziale delle spese da parte della Corte d'appello. Ha ricostruito come valida la data di pubblicazione della sentenza impugnata sulla base della copia informatica prodotta e dell'attestazione di conformità e ha dichiarato tempestivo il ricorso (notificato entro il termine di sei mesi). Quanto alle spese, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al profilo motivazionale, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, demandando a quel giudice anche la verifica sull'eventuale applicazione dell'aumento dei compensi previsto dall'art. 4 del d.m. n.55/2014 e la nuova regolazione delle spese (compreso quanto dovuto per il grado di cassazione).

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione addotta dalla Corte d'appello (richiamo a modalità di sviluppo processuale e rilievi ufficiosi) non rientri nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2 (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione o mutamento di giurisprudenza) e quindi non giustifichi la compensazione parziale delle spese; la mancanza di richiamo a una delle ipotesi legittimanti determina motivazione inesistente.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La Corte ha rimesso al giudice del rinvio la verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'aumento dei compensi previsto dall'art. 4, anche valutando se il difensore abbia assistito una sola parte o abbia trattato questioni di particolare complessità poi risultate fondate.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di cassazione è stato proposto con riferimento alla violazione per carenza assoluta di motivazione, configurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la Corte ha accolto tale censura in relazione alla regolazione delle spese.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, essendo intervenuta entro il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza (termine non sospendibile per cause in materia di opposizione all'esecuzione).

  • L. 53/1994 e D.L. 179/2012 (artt. 9, 6; 16-bis, 16-undecies)

    art. 9 comma 1-bis e art. 6 comma 1 della L. 53/94; artt. 16-bis e 16-undecies del D.L. 179/2012

    Sulla base dell'attestazione di conformità apposta dall'avvocato difensore e degli elementi desumibili dall'accesso ufficioso al sistema informatico di cancelleria, la Corte ha ritenuto ricostruibile la data di pubblicazione della sentenza e dunque valida la documentazione informatica prodotta.

  • Costituzione

    Richiamate nella censura del ricorrente; la Corte ha preso atto dei principi di tutela del diritto di difesa e del giusto processo nell'analisi sulla corretta motivazione e sul rispetto delle garanzie procedurali nell'allocazione delle spese.

Massime di principio

  • La compensazione parziale delle spese di lite da parte del giudice d'appello richiede specifica motivazione ancorata alle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza) o a ragioni straordinarie espressamente valutate: formule generiche sullo svolgimento processuale non sono idonee.
  • Se il giudice intende compensare le spese per ragioni connesse all'attività difensiva resa più intensa dallo sviluppo del processo o da iniziative ufficiose, deve comunque collegare tali valutazioni a criteri rilevanti previsti dalla legge; altrimenti la motivazione è insufficiente e cade la decisione sulla ripartizione delle spese.
  • La copia informatica priva della stampigliatura automatica può essere comunque ritenuta idonea a dimostrare la data di pubblicazione se corredata da attestazione di conformità del difensore e/o da riscontri informatici (comunicazioni della cancelleria, accesso ufficioso al sistema); in tal caso decorrono i termini per i rimedi (es. sei mesi per il ricorso per cassazione).
  • In materia di opposizione all'esecuzione il termine 'lungo' di sei mesi per impugnare decorre dalla pubblicazione e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini: le notifiche devono essere valutate rispetto a questa regola.
  • La verifica dell'applicabilità di aumenti sui compensi (es. art. 4 d.m. 55/2014) richiede accertamenti di fatto sul comportamento del difensore (se ha assistito una sola parte, complessità delle questioni, successo della difesa); l'eventuale carenza motivazionale su questi punti può determinare cassazione e rinvio per nuovi accertamenti.
  • La Cassazione, se riscontra motivazione inesistente o apparente su profili decisivi (quali la regolazione delle spese), può cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per riesame, anche disponendo nuova composizione del collegio e rimessa delle spese di giudizio.

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