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Sentenza

Sentenza n. 339/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.03.2024.

Giustizia amministrativa202500950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante da una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, di mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, e aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza è stata notificata il 27 marzo 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 marzo 2025. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, o un suo delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l'istruzione. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, in considerazione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale adozione su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 2, lett. e

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Prevede il termine entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esistenza di un giudicato esecutivo e l'inadempimento dell'amministrazione, adeguatamente documentati e non specificamente contestati, giustificano l'ordine giudiziale di completa esecuzione del titolo.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi al perdurare dell'inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete e all'esiguità dell'importo, il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti; essa può essere valutata successivamente su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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