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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13868/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che lo ha condannato per ricettazione: si contestava la decorrenza della prescrizione (reato commesso il 28/05/2007, ultimo atto interruttivo ritenuto la sentenza di primo grado del 28/10/2014, con prescrizione già maturata il 28/05/2022) e si invocava l'applicazione della norma più favorevole (art. 2 c.p.). In subordine si denunciava omissione/travisamento della motivazione e insufficienza della prova circa l'elemento soggettivo (autenticità dell'assegno, rapporti di lavoro, assenza di firma di girata, ecc.), sostenendo che la corte d'appello aveva sovvertito l'assoluzione senza superare il ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità, manifesta infondatezza e per questioni non scrutinabili in sede di legittimità. Ha ritenuto aspecifica la doglianza sull'applicazione dell'art. 2 c.p. perché non indicava norme più favorevoli successive applicabili e ha richiamato l'entrata in vigore della legge Cirielli (08/12/2005). Ha ritenuto manifestamente infondato il calcolo della prescrizione operato dal ricorrente, sostenendo che la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (art. 99, co. 4 c.p.) comporta l'aumento della pena edittale e, secondo art. 161 e art. 157 c.p., l'aumento del tempo necessario per la prescrizione (per cui la prescrizione non era ancora maturata). Le doglianze sulla valutazione della prova sono state respinte come inammissibili perché consistono in una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione; inoltre la motivazione della corte di appello è stata ritenuta logica e non contraddittoria. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (comma 4)

    La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale comporta l'aumento della pena edittale (aumentando di due terzi la pena massima per la ricettazione) e rileva ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Il tempo necessario per la prescrizione è determinato in relazione alla pena edittale massima: l'aumento della pena per recidiva incide quindi sul periodo prescrizionale.

  • art. 161 cod. pen. (comma 2)

    Gli atti interruttivi della prescrizione, in presenza di recidiva specifica prevista dall'art. 99, comportano un aumento del tempo necessario alla maturazione della prescrizione (applicazione della maggiorazione di due terzi).

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione, oggetto del giudizio di merito.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio del favor rei (norma più favorevole retroattiva): la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica perché il ricorrente non aveva indicato norme più favorevoli succedutesi nel periodo rilevante e perché la legge Cirielli era già entrata in vigore prima del fatto.

  • legge 'Cirielli' (entrata in vigore 08/12/2005)

    Riforma della disciplina della prescrizione; la Corte osserva che i fatti del 2007 rientrano nella vigenza di tale disciplina, rendendo infondata l'astratta invocazione di norme antecedenti.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1)

    Limiti delle censure in Cassazione: le doglianze devono essere specifiche e inquadrate tra i motivi di legittimità; la rivalutazione del merito probatorio non è consentita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla liquidazione di una somma per la Cassa delle ammende in caso di inammissibilità infondata del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (art. 99, co. 4 c.p.), la pena edittale massima va aumentata e, conseguentemente, si allunga il periodo necessario per la prescrizione (art. 157 e art. 161 c.p.).
  • Per invocare il principio del favor rei (art. 2 c.p.) occorre indicare concretamente quali norme successive siano più favorevoli e applicabili al fatto; non basta una generica affermazione.
  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove: i motivi che si riducono a mera alternativa ricostruzione dei fatti sono inammissibili, salvo che si dimostri carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • I ricorsi devono essere formalmente ben titolati e specifici; le censure generiche o mal inquadrate ai sensi dell'art. 606 c.p.p. saranno dichiarate inammissibili.
  • Nel calcolo della prescrizione è indispensabile considerare tutte le cause di interruzione e la possibile maggiorazione dovuta alla recidiva; una valutazione errata di tali elementi rende infondato il motivo di ricorso.

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