Ordinanza n. 67/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in parte qua: - dell’ordinanza di dissequestro del 2.12.2025 PG/2025/0091527 – RO/2025/0000031, nella parte in cui con essa la ASL resistente ha ordinato la distruzione degli alimenti oggetto di sequestro; - del provvedimento del 16.01.2026 PG/2026/0003648, con il quale la ASL resistente ha respinto l’istanza del ricorrente per l’annullamento parziale in autotutela della predetta ordinanza; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ivi incluse, ove occorrer possa, la nota ASL Cagliari prot. PG/2026/0000401 del 7.01.2026 e la nota ASL Cagliari prot. PG/2026/0006255 del 28.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di dissequestro nella parte relativa alla distruzione degli alimenti sequestrati, nonché diniego di annullamento parziale in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza di dissequestro del 2 dicembre 2025, limitatamente alla parte in cui l'ASL ha disposto la distruzione degli alimenti oggetto di sequestro. Ha inoltre impugnato il successivo provvedimento del 16 gennaio 2026, con cui l'ASL ha respinto l'istanza di annullamento parziale in autotutela, oltre agli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza cautelare non emergono in dettaglio i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati; risulta soltanto la prospettazione di un danno derivante dalla distruzione dei beni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La misura cautelare è stata ritenuta carente, quanto meno, del requisito del periculum in mora: il valore economico dei beni controversi è stato giudicato non particolarmente ingente e il danno prospettato è stato considerato astrattamente risarcibile per equivalente. Il giudice ha inoltre rilevato la prevalenza, nel bilanciamento cautelare, dei contrapposti interessi pubblici relativi alla tutela della salute delle persone. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per difetto, quanto meno, del periculum in mora, in considerazione della limitata entità economica dei beni, della risarcibilità per equivalente del danno e della prevalenza degli interessi pubblici connessi alla tutela della salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio patrimoniale dedotto, per la sua entità e natura, sia astrattamente integralmente reintegrabile mediante risarcimento per equivalente.
- Nel bilanciamento cautelare, gli interessi privati di natura meramente patrimoniale possono soccombere rispetto a rilevanti interessi pubblici connessi alla tutela della salute delle persone.
- La domanda cautelare deve essere respinta anche in presenza di possibili profili di illegittimità dell'atto quando difetti, quanto meno, il requisito del periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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