Sentenza n. 6312/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della nota prot. n. QI/36921 del 20/02/2024 di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, Ufficio Agibilità, notificata in pari data, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità prot. QI/43016 del 12/03/2018 presentata dalla Cooperativa ricorrente; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti; e per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni asseritamente patiti conseguenza dell’illegittima adozione del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui Roma Capitale ha dichiarato l'improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità presentata nel 2018 per alcuni edifici realizzati nell'ambito del Piano di Zona B50 "Monte Stallonara", con domanda connessa di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto che la dichiarazione comunale di improcedibilità della S.C.Ag. costituisse, nella sostanza, un annullamento d'ufficio tardivo di un titolo già perfezionato, adottato dopo circa sei anni senza il rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990: termine ragionevole, interesse pubblico concreto e attuale, motivazione puntuale e comparazione con l'affidamento del privato. Ha sostenuto che, dopo il d.lgs. 222/2016, l'agibilità si formi con la presentazione della segnalazione certificata e che il Comune disponga soltanto di poteri di controllo da esercitare entro i termini previsti dall'art. 19 l. 241/1990. Ha inoltre contestato l'affermazione comunale relativa alla carenza documentale, sostenendo di avere depositato la documentazione necessaria e che ogni eventuale integrazione avrebbe dovuto essere richiesta tempestivamente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione dei principi di partecipazione, trasparenza e buona amministrazione. La ricorrente ha infine sostenuto che le opere di urbanizzazione non realizzate fossero a carico della Regione e non rientrassero nei propri obblighi convenzionali, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. In via preliminare ha rigettato l'istanza di rinvio, rilevando che il differimento dell'udienza è ammesso solo in presenza di circostanze eccezionali e di gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa, non ravvisate nel caso concreto, e richiamando il dovere delle parti di cooperare alla ragionevole durata del processo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la S.C.Ag. del 2018 non fosse validamente perfezionata, poiché alla data della presentazione non erano state integralmente realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intervento e mancava la documentazione richiesta dalla legge e dalla convenzione urbanistica, inclusi i certificati di collaudo e ulteriori certificazioni degli impianti. Il deposito degli atti di collaudo relativi a parte delle opere è avvenuto soltanto nel gennaio 2026, quasi otto anni dopo la segnalazione. Ne consegue che il provvedimento comunale non ha costituito un annullamento d'ufficio di un titolo già formato, ma un intervento inibitorio o di autotutela volto a rilevare l'assenza originaria dei presupposti necessari alla produzione degli effetti della segnalazione. Per tale ragione non erano decisivi né il decorso dei termini ordinari previsti dall'art. 19 l. 241/1990 né il termine di diciotto mesi dell'art. 21-nonies, poiché una segnalazione incompleta non legittima l'esercizio dell'attività e l'amministrazione può intervenire anche successivamente quando manchino i presupposti sostanziali o la documentazione necessaria. Il Collegio ha ritenuto irrilevante l'asserita mancata realizzazione, da parte di altri soggetti pubblici, di opere di urbanizzazione ulteriori, poiché risultava comunque omesso il collaudo delle opere direttamente poste a carico della cooperativa. È stato respinto anche il secondo motivo: la nota impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata e sorretta da adeguata istruttoria, mentre il contraddittorio procedimentale è stato giudicato superfluo in presenza di dati oggettivi, quali il mancato completamento e collaudo delle opere e la carenza della documentazione prescritta. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'infondatezza della domanda di annullamento. Le spese sono state poste a carico della cooperativa e liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19, commi 1, 3 e 6-bis, l. 241/1990
La segnalazione certificata produce effetti solo se completa dei presupposti e della documentazione richiesti; i poteri inibitori e di autotutela dell'amministrazione non sono preclusi dal decorso dei termini ordinari quando la segnalazione non si sia validamente perfezionata.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine ragionevole e le condizioni dell'annullamento d'ufficio non sono stati ritenuti applicabili nei termini prospettati dalla ricorrente, poiché la S.C.Ag. era priva originariamente dei presupposti necessari e non aveva prodotto validamente i propri effetti.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto ai requisiti mancanti e all'insufficienza della documentazione allegata.
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità quando il contraddittorio procedimentale risulti superfluo in presenza di dati oggettivi e incontestati relativi alla carenza dei presupposti.
art. 24, commi 1, 2, 4 e 5, d.P.R. 380/2001
La segnalazione certificata può riguardare anche singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
L'agibilità presuppone la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e regolarità delle opere e degli impianti; per edifici inseriti in un intervento unitario occorre la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento, oltre alla documentazione prescritta.
art. 14 della convenzione urbanistica integrativa del 7 ottobre 2015
La convenzione subordinava la procedura di agibilità alla presentazione della documentazione necessaria e del certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza è consentito solo per circostanze eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Le parti devono cooperare alla ragionevole durata del processo amministrativo, che coinvolge anche interessi pubblici.
art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto sono state liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Massime di principio
- La segnalazione certificata di agibilità produce effetti soltanto quando, al momento della presentazione, siano già sussistenti i presupposti sostanziali e sia stata depositata la documentazione richiesta dalla legge e dalle eventuali convenzioni urbanistiche applicabili.
- La realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio costituiscono presupposto dell'agibilità degli edifici, anche quando la segnalazione riguardi singoli edifici o porzioni funzionalmente autonome.
- Quando la segnalazione certificata sia originariamente incompleta o priva dei presupposti necessari, l'intervento successivo dell'amministrazione non integra necessariamente un annullamento d'ufficio di un titolo già formato; in tal caso non opera, nei termini prospettati, la preclusione derivante dal decorso dei termini ordinari di cui agli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990.
- Il contraddittorio procedimentale può essere omesso quando l'amministrazione accerti, sulla base di dati oggettivi e adeguatamente documentati, la mancanza dei presupposti essenziali dell'agibilità e l'incompletezza della documentazione, sicché l'apporto partecipativo non potrebbe modificare l'esito del procedimento.
- La richiesta di rinvio dell'udienza nel processo amministrativo è ammissibile solo in presenza di circostanze eccezionali e di gravi ragioni idonee a incidere concretamente sul diritto di difesa; le parti devono inoltre cooperare alla ragionevole durata del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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