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Sentenza

Sentenza n. 2717/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 4235/2025, che aveva condannato il Ministero a emettere la carta del docente e ad accreditarvi € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata e notificata il 10 ottobre 2025. Il titolo condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all'emissione della carta del docente e all'assegnazione sulla stessa di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi maturati dall'accredito sino al saldo. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, ormai passato in giudicato, e il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione. Ordina al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in conformità al titolo. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, agirà quale commissario ad acta entro i successivi sessanta giorni; l'incarico è senza compenso, trattandosi di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR precisa che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati tramite il PAT e il ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 552,00, oltre accessori, IVA e CPA, da corrispondere al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    L'ottemperanza è accoglibile quando il titolo da eseguire è passato in giudicato e risulta provato l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    Il termine previsto dall'art. 14, comma 1, decorre dalla notificazione del titolo e il suo inutile decorso, se provato, concorre a integrare i presupposti per l'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La disposizione sul commissario ad acta prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate considerando, per analogia, i minimi tariffari indicati per le procedure esecutive mobiliari, in rapporto allo scaglione di valore e alla complessità della controversia.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ottemperanza, il giudice verifica che il titolo sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione inadempiente e attribuirgli, su istanza della parte, un termine per l'esecuzione sostitutiva; la disciplina prevista per le condanne pecuniarie emesse ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; se svolto da un dirigente della stessa amministrazione, non comporta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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