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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45133/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che ha riconosciuto le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica di Serbia in relazione a un mandato di cattura del Tribunale di Mladenovac (02/03/2021) per il reato di furto aggravato commesso il 10/11/2015. Il ricorso deduce: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 705 c.p.p. per presunta carenza probatoria e travisamento circa l'assunzione di responsabilità del ricorrente, lamentando la mancata produzione del verbale di interrogatorio; 2) omissione di acquisire informazioni sui rischi per l'incolumità personale del ricorrente in Serbia, stante le sue denunce contro quattro poliziotti e gli attentati subiti da lui e suoi prossimi; 3) violazione per mancata considerazione del rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri serbe, citando rapporti internazionali (Space 2019/2020, CTP 2022) su condizioni carcerarie, violenze di agenti e sovraffollamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di motivazione: la documentazione allegata alla domanda di estradizione (denuncia della persona offesa, atti di polizia giudiziaria, relazione forense, verbali di sequestro e interrogatori) era sufficiente per valutare il compendio indiziario e la presunta ammissione del ricorrente, senza necessità di acquisire ulteriori atti. Sul secondo motivo ha ritenuto infondati i timori per l'incolumità personale, osservando che questioni analoghe erano già state considerate insufficienti in una procedura di protezione internazionale e che le autorità serbe non avevano fornito elementi che confermassero le accuse; la Corte ha valutato le risposte come non contraddittorie ma coerenti con la mancanza di elementi confermativi. Sul terzo motivo ha ritenuto le allegazioni generiche e non aggiornate: i rapporti citati non provano un rischio attuale e concreto di trattamenti inumani, mentre la Serbia ha avviato programmi di miglioramento e non mostra violazioni CEDU tali da discostarsi dalla media degli Stati membri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 705 cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata nella prospettazione dei vizi di motivazione e omissione istruttoria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato l'articolo valutando il compendio indiziario allegato alla domanda di estradizione e senza necessità di acquisire atti ulteriori

  • Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

    Richiamata in riferimento alla documentazione obbligatoriamente allegabile alla richiesta di estradizione; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta corrispondesse a quanto previsto e consentisse un controllo non meramente formale ma sostanziale degli elementi di accusa

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)

    Richiamata implicitamente nel confronto sulle condizioni carcerarie e sul rischio di trattamenti inumani e degradanti; la Corte valuta che non risultino violazioni diffuse tali da escludere, sulla base degli elementi forniti, la sufficienza della pretesa situazione di rischio

Massime di principio

  • In materia di estradizione il giudice nazionale valuta il compendio indiziario prodotto dallo Stato richiedente con riferimento alla documentazione prevista dalle convenzioni internazionali: la prova non deve essere completa come nel processo penale interno, ma deve essere idonea ad evocare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria
  • Le deduzioni sull'esistenza di rischi per l'incolumità personale o di trattamenti inumani devono essere specifiche, attuali e fondate su fonti attendibili e aggiornate; affermazioni generiche o non corroborate da elementi concreti e verificabili sono normalmente ritenute insufficienti
  • La mancata risposta o la risposta parziale delle autorità dello Stato richiedente non equivale automaticamente a prova del rischio: il giudice può considerare rilevanti anche decisioni o accertamenti svolti in altre sedi (es. dinieghi di protezione internazionale) e i progressi formali compiuti dallo Stato richiesto
  • I rapporti internazionali citati (organismi o ONG) possono assumere rilievo purché indicativi di un rischio attuale e specifico per il ricorrente; occorre dimostrare il nesso concreto tra le condizioni segnalate e la situazione personale dell'interessato
  • La valutazione è complessiva e comparativa: problemi generali del sistema penitenziario non sempre impediscono l'estradizione se non emerge un rischio reale e personale di violazione grave dei diritti ai sensi della CEDU

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