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Ordinanza

Ordinanza n. 12740/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del verbale di accertamento dell’idoneità psico – fisica per l’arruolamento in qualità di VFI nella Marina Militare del-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202606650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento dell’idoneità psico-fisica recante l’esclusione dal concorso per varicocele di III grado e non idoneità al settore di impiego AER

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica adottato nell’ambito del concorso per l’arruolamento come VFI nella Marina Militare, deducendo che il varicocele avrebbe potuto determinare l’esclusione soltanto se qualificabile come “permagno”, condizione che egli nega fosse sussistente nel proprio caso. Ha inoltre rappresentato di essersi sottoposto, successivamente al giudizio concorsuale, a un intervento chirurgico per la rimozione dell’affezione. Dagli atti risulta che, dopo una prima sospensione della decisione, il candidato era stato riconvocato per ulteriori accertamenti e aveva prodotto un’ecografia testicolare e una visita specialistica chirurgica urologica, dalle quali emergeva una tortuosità del plesso venoso pampiniforme sinistro compatibile con varicocele di terzo grado. Il Ministero della Difesa ha sostenuto che la patologia fosse già evidente alla visita e riconducibile al concetto di varicocele “permagno”, anche perché la classificazione di terzo grado presupporrebbe visibilità a occhio nudo e palpabilità senza manovre. L’Amministrazione ha aggiunto che, anche in assenza della qualificazione come “permagno”, la sola presenza di un varicocele di III grado avrebbe comportato l’attribuzione di un coefficiente AV UG 4, preclusivo dell’arruolamento ai sensi del bando di concorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico specialistico. Ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare in Roma, con facoltà di avvalersi di specialisti esterni alle strutture della Forza Armata interessata dal concorso. La verificazione dovrà accertare, con riferimento alla data del 9 aprile 2026, se il candidato fosse affetto da varicocele di III grado ecograficamente accertato, se l’affezione fosse qualificabile come “permagno” e quali fossero, alla luce della normativa e del bando applicabili, le conseguenze in termini di attribuzione del coefficiente sanitario e di idoneità o inidoneità al reclutamento. Sono state disciplinate le modalità di partecipazione delle parti, la produzione della documentazione sanitaria e il deposito della relazione entro il 12 settembre 2026. La camera di consiglio è stata rinviata al 14 ottobre 2026 e ogni decisione sulle spese è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il giudice può disporre una verificazione tecnica per accertare fatti e valutazioni specialistiche rilevanti ai fini della decisione, individuando l’organismo incaricato e i quesiti da sottoporgli.

  • art. 10, comma 9, lett. c), del bando di concorso

    Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, la disposizione rende preclusiva dell’arruolamento l’attribuzione del coefficiente sanitario indicato per l’apparato uro-genitale; la verifica dell’applicabilità di tale conseguenza è stata rimessa all’organismo verificatore.

  • Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014, Direttiva Tecnica del Ministero della Difesa, lettera P dell’El.

    Varicocele di III grado ecograficamente accertato

    La disciplina tecnica è richiamata quale parametro per valutare la patologia e la sua incidenza sull’idoneità concorsuale; la concreta qualificazione e portata preclusiva sono state rimesse alla verificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Consente l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    dati relativi alla salute

    È richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica concorsuale dipende dalla qualificazione specialistica di una patologia e dalla sua concreta incidenza sul profilo sanitario previsto dal bando, il giudice può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di decidere la domanda di annullamento.
  • La verificazione deve riferirsi alla situazione sanitaria esistente alla data rilevante della visita concorsuale e deve distinguere l’accertamento della patologia, la sua eventuale qualificazione tecnica e le conseguenze previste dalla normativa applicabile e dal bando in termini di coefficiente sanitario e idoneità.
  • Nel disporre una verificazione sanitaria, il giudice può imporre che l’organismo incaricato operi in contraddittorio con le parti, consenta la partecipazione dei rispettivi difensori e consulenti tecnici e utilizzi, sotto il proprio coordinamento, specialisti estranei alle strutture della Forza Armata interessata dal concorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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