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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24168/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La lite nasce da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da uno studio legale nei confronti di una compagnia di assicurazioni per compensi dovuti per attività difensiva. Nei giudizi di opposizione, riuniti, il giudice di pace aveva rigettato le opposizioni; in appello il tribunale ha invece ritenuto che gli incarichi professionali fossero inseriti in una convenzione del 2007 configurabile come contratto normativo/quadro e che, per la loro unitarietà, la proposizione di 212 ricorsi monitori integrasse abusivo frazionamento del credito. Il tribunale ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di opposizione e del grado. Lo studio legale ricorreva per cassazione con sei motivi: (1) nullità per violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c., sostenendo che in appello la questione del frazionamento sarebbe stata dedotta in modo confuso e con richieste finali incompatibili o nuove; (2) nullità per violazione degli artt. 329, 346 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che sulla questione del frazionamento si fosse formato giudicato su precedenti decisioni di pace non impugnate sul punto; (3) varie censure contro la qualificazione della convenzione del 2007 come contratto normativo/quadro, per asserita violazione del contraddittorio, delle norme sull'interpretazione e sulla determinatezza dell'oggetto, nonché perché i crediti deriverebbero dai singoli mandati professionali; (4) omessa motivazione sulla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; (5) violazione delle norme sulle spese per avere compensato le spese nonostante la soccombenza della controparte; (6) violazione delle norme sulle spese e sull'art. 96 c.p.c. per la compensazione disposta anche in favore della società non parte del primo grado. La società assicurativa proponeva ricorso incidentale lamentando che, una volta riconosciuto l'abusivo frazionamento, il tribunale avrebbe dovuto escludere la ripetizione anche delle spese e imposte della fase monitoria, non limitandosi alle spese dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo; ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinviato la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, per verificare le conseguenze dell'abusivo frazionamento anche sulle spese della fase monitoria e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'accordo del 2007 come contratto normativo/quadro ai fini del rapporto unitario, ha confermato che il frazionamento abusivo può essere ravvisato anche in presenza di incarichi formalmente distinti quando ricondotti a una relazione unitaria, e ha considerato insindacabile in cassazione l'apprezzamento di merito sul difetto di un concreto interesse alla trattazione separata. Ha inoltre affermato che il giudicato su una questione processuale come il divieto di frazionamento ha efficacia solo formale e non preclude una diversa valutazione in successivi giudizi. Sul ricorso incidentale, la Corte ha precisato che le conseguenze dell'abusivo frazionamento non si esauriscono nella compensazione delle spese dell'opposizione, ma impongono di considerare anche le spese e i costi della fase monitoria, secondo i principi di buona fede e di divieto di aggravio processuale ingiustificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato quale vizio dedotto per nullità della sentenza per violazione di norme processuali

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve essere specifico; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la censura sul frazionamento fosse stata ritualmente proposta

  • art. 345 c.p.c.

    non risultava introdotta una domanda nuova in appello rispetto a quanto dedotto in primo grado

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte esclude la violazione

  • art. 329 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere il giudicato implicito/esterno, ma senza esito

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle domande/eccezioni asseritamente non riproposte

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale non si forma sulla questione processuale del frazionamento in modo da precluderne la riproposizione

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la qualificazione giuridica del rapporto come contratto normativo non richiedeva previa rimessione in contraddittorio, trattandosi di mera qualificazione di fatti già allegati

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al contraddittorio e alla motivazione

  • artt. 1321, 1322 c.c.

    la convenzione del 2007 è compatibile con l'autonomia negoziale e con la qualificazione come contratto normativo

  • art. 1346 c.c.

    l'oggetto della convenzione non è indeterminato se il contratto regola i futuri incarichi e disciplina anche quelli pregressi

  • art. 2222 c.c.

    non impedisce che un accordo quadro disciplini i singoli incarichi professionali

  • art. 12 preleggi

    esclude che la qualificazione operata dal giudice integri un'inammissibile analogia

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione della convenzione deve essere coerente con il testo e il comportamento successivo delle parti

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione agli indizi valorizzati per desumere l'unicità del rapporto

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle valutazioni sulle spese e sull'attività processuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze processuali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove/documenti

  • art. 11 Codice deontologico

    richiamato dalla parte ricorrente nel contesto delle doglianze sul comportamento processuale

  • art. 1175 c.c.

    la condotta di frazionamento abusivo è valutata alla luce della correttezza e buona fede

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure sul frazionamento

  • art. 88 c.p.c.

    condotte processuali contrarie a buona fede possono incidere sulle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulle regole di soccombenza nelle spese

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione in presenza dei presupposti valutati dal giudice di merito; nel caso concreto la Corte la considera applicabile anche per gli effetti del frazionamento abusivo

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la domanda di responsabilità aggravata, rimessa al giudice di rinvio dopo l'accoglimento incidentale

  • art. 104 c.p.c.

    le domande separate per crediti analoghi possono essere riproposte in cumulo oggettivo

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in collegamento con il dovere di correttezza processuale

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è convenuto sostanziale e, se si limita a chiedere il rigetto o l'inammissibilità del monitorio, non propone domande nuove in senso tecnico ma difese ed eccezioni deducibili anche in appello.
  • Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera quando crediti formalmente distinti siano riconducibili a una relazione unitaria e omogenea e possano essere dedotti senza duplicazione di attività istruttoria; la separazione è ammessa solo se il creditore dimostra un concreto e oggettivo interesse alla tutela frazionata.
  • La qualificazione di un accordo come contratto normativo o quadro, quando desunta da fatti e documenti già allegati, è una mera qualificazione giuridica e non impone la riapertura del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
  • Ai fini dell'abusivo frazionamento non è decisivo che i singoli incarichi o crediti siano formalmente autonomi: conta la loro riconducibilità sostanziale a un rapporto unitario, anche di durata, e l'omogeneità del fatto costitutivo in senso storico-fenomenologico.
  • La violazione del divieto di frazionamento integra una questione processuale e produce un giudicato solo formale, efficace nel solo processo in cui è pronunciata, senza precludere una diversa valutazione in giudizi successivi tra le stesse parti.
  • Le conseguenze del frazionamento abusivo non si esauriscono nella regolazione delle spese del giudizio di opposizione: il giudice deve considerare anche i maggiori costi generati dalla moltiplicazione dei ricorsi monitori e applicare i criteri di buona fede e correttezza nella liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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