Sentenza n. 1125/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 5685/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 17/12/2024 al termine della causa R.G. n. 12361/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 5685/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro. Ha dedotto la persistente mancata esecuzione della pronuncia, chiedendo l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, il pagamento di rivalutazione e interessi e il risarcimento dei danni. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione. In corso di giudizio il ricorrente ha depositato, entro il termine assegnato dal TAR, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, inizialmente mancante. Sono state escluse dall'oggetto del giudizio le spese del processo civile, già distratte in favore dei procuratori antistatari e da questi dichiarate pagate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché la mancata esecuzione era rimasta incontestata e risultavano incontestati sia l'an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 500 euro. La richiesta di interessi e rivalutazione è stata respinta, perché l'importo della carta è previsto al valore nominale di 500 euro. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; l'incarico non comporta compenso. È stata respinta la domanda risarcitoria, non essendo il danno da mancata esecuzione in forma specifica un danno in re ipsa e non essendo stata fornita prova del pregiudizio. Le spese sono state compensate, anche in ragione del deposito tardivo della documentazione inizialmente mancante da parte del ricorrente e della conseguente dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016
Stabilisce il valore nominale della carta elettronica del docente in 500 euro; tale valore nominale non è soggetto a maggiorazione per interessi o rivalutazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una pronuncia del giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, la produzione della sentenza esecutiva, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell'azione; la carenza documentale iniziale può essere sanata entro il termine assegnato dal giudice, se il ricorrente vi adempie tempestivamente.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento e non fornisce elementi sull'esecuzione, e risultano incontestati l'an e il quantum dell'obbligazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento specifico, fissando un termine perentorio e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Un beneficio economico previsto dalla legge e disciplinato in misura nominale predeterminata non può essere incrementato, in sede di ottemperanza, mediante interessi o rivalutazione monetaria, se la disciplina applicabile stabilisce che l'importo è corrisposto al valore nominale.
- Il danno derivante dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato non è configurabile in re ipsa; la domanda risarcitoria deve essere respinta in assenza di allegazione e prova concreta del pregiudizio subito.
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