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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10296/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. Il difensore deduceva vizio di motivazione per: errato richiamo alla disciplina dell'art. 89 DPR 309/1990; asserita incongruenza nella qualificazione del ruolo dell'indagato (sarebbe cliente e non fornitore); il "tempo silente" dall'ultima attività illecita (sostanzialmente marzo 2021) avrebbe superato la presunzione di attualità del pericolo; la decriptazione e il sequestro dei server renderebbero irrilevante il pericolo di inquinamento probatorio; la misura meno afflittiva (arresti domiciliari in comunità con controllo eterogeneo e braccialetto) sarebbe adeguata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto non contestabile la gravità indiziaria e, alla luce dell'art. 275, comma 3, c.p.p., ha confermato che sussiste una presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Il Tribunale di merito ha adeguatamente motivato la persistenza del pericolo di reiterazione (ruolo di venditore/offerte in vendita, capacità di reperire ingenti quantitativi, inserimento in un sodalizio collaudato, uso di sistemi di comunicazione cifrata) e ha ritenuto non idonei gli elementi difensivi (tempo silente, decriptazione server, collocamento in comunità) a vincere la presunzione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è disposta comunicazione del provvedimento all'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: posto tra i reati che attivano la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Fattispecie di reato in materia di stupefacenti richiamata nelle imputazioni; contribuisce alla valutazione della gravità indiziaria e della personalità criminale.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89

    Richiamata in modo erroneo in una fase del procedimento; non era stata invocata dal ricorrente nella richiesta di sostituzione della misura.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Stabilisce la presunzione relativa, per determinati reati (tra cui l'art. 74 DPR 309/90), circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere: incombe sull'indagato l'onere di allegare elementi specifici per superare la presunzione; in assenza di tali elementi il giudice deve solo dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincerla.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma generale sulle misure cautelari; richiamata nel confronto con la specialità della disciplina di cui all'art. 275, comma 3, ai fini della valutazione dell'operatività della presunzione.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata nella giurisprudenza in relazione alla necessità di valutare il "tempo silente"; può influenzare l'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione relativa, ma richiede elementi concreti e rilevanti per superarla.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Richiamato in relazione alla produzione documentale difensiva ex art. 309 c.p.p.; le produzioni sono state valutate ma ritenute insufficienti a superare la presunzione.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Previsione procedurale utilizzata dal Pubblico Ministero per depositare memoria; menzionata nel procedimento ma non decisiva sul merito delle censure difensive.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per la pronuncia sulle spese e sull'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. art. 74 DPR 309/90) esiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la difesa deve allegare elementi specifici, concreti e aggiornati per poterla superare.
  • Il mero decorso di tempo ("tempo silente") tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non è, di per sé, sufficiente a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari; occorre che il periodo sia rilevante e privo di condotte successivamente sintomatiche di perdurante pericolosità.
  • La decriptazione di conversazioni o il sequestro di server non eliminano automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione o d'inquinamento probatorio: il giudice valuta complessivamente ruolo, capacità organizzativa e contatti del soggetto nel contesto associativo.
  • Per ottenere misure meno afflittive (arresti domiciliari in comunità, braccialetto elettronico) è necessario fornire al giudice elementi determinanti sull'effettiva idoneità della misura a impedire la reiterazione e l'inquinamento probatorio (controlli effettivi, incompatibilità con reti criminali, condotta personale costante e verificabile).
  • Se la difesa produce elementi idonei a mettere in dubbio la presunzione, il giudice è tenuto a motivare più approfonditamente il perché tali elementi non siano considerati idonei a superarla; senza tale specificità il ricorso rischia l'inammissibilità o il rigetto.

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