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Sentenza

Sentenza n. 2215/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 5/2025, depositata e resa pubblica in data 15.01.2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 22 gennaio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 20 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202505032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per complessivi 3.000 euro, oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 5/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare dell'importo annuo di 500 euro della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 3.000 euro secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito tardivamente il giudicato, accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'adempimento dell'Amministrazione, era stato conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 600 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato. La liquidazione è stata ridotta in considerazione della natura seriale del contenzioso e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, anche avuto riguardo alla trattazione, nella medesima camera di consiglio, di numerose controversie identiche o sovrapponibili. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, il riferimento normativo per l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di attribuzione e fruizione della Carta del docente, richiamate dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, facendo conseguire al ricorrente il bene della vita richiesto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • Nella liquidazione delle spese processuali può assumere rilievo la natura seriale della controversia e l'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, così da giustificare una quantificazione contenuta rispetto alla complessità ordinaria del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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