Cassazione Penale, Sentenza n. 4905/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 23 del decreto‑legge 9/11/2020 n.149, per la mancata ammissione della trattazione orale in appello e contestazione della tempestività della richiesta presentata nei termini transitori; (2) vizi di motivazione sulle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con contestazione di un presunto inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore e rilievo sulla documentazione (disconoscimento di firma e consulenza grafica); (3) inosservanza della legge e vizi di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. La Corte di cassazione ha rilevato la nullità del giudizio di appello per mancato svolgimento della trattazione orale richiesta durante il regime transitorio del decreto‑legge n.149/2020 (violazione del contraddittorio) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Decreto‑legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23
"In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"; "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
La Corte interpreta la disciplina transitoria nel senso che, per le udienze fissate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del d.l. n.149/2020, non si applica la procedura "cartolare" e resta salva la garanzia della trattazione orale; la richiesta di trattazione orale va computata tenendo conto del principio generale che esclude il conteggio del giorno di entrata in vigore.
Art. 172 cod. proc. pen. e art. 155 cod. proc. civ.
"Principio generale del computo dei termini" (riferimento all'esclusione del giorno iniziale nel conteggio dei termini processuali)
Applicazione del principio generale di computo dei termini che esclude il giorno di entrata in vigore del decreto dal termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale; ciò incide sulla tempestività delle eccezioni difensive nei procedimenti disciplinati dal d.l. n.149/2020.
Massime di principio
- Se un decreto emergenziale stabilisce regole transitorie per le udienze, verificare sempre se l'udienza rientra nel periodo escluso dalla nuova procedura (es. termine di 15 giorni) prima di ritenere inapplicabile la richiesta di trattazione orale.
- La tempestività della richiesta di trattazione orale va calcolata secondo il principio generale del computo dei termini (non si conteggia il giorno di entrata in vigore); un'errata valutazione può determinare la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio.
- La mancata celebrazione dell'udienza orale, quando la difesa ha formulato rituale e tempestiva richiesta, configura una nullità generale rilevabile in Cassazione e può condurre all'annullamento con rinvio.
- Se in sede di Cassazione è accertata una nullità procedurale essenziale (es. violazione del contraddittorio), gli eventuali profili di merito (vizi di motivazione su responsabilità e onere della prova, valutazioni di documenti o perizie) vengono generalmente assorbiti fino al nuovo esame del giudice di merito.
- Sulle contestazioni relative all'onere della prova: non spetta in via ordinaria alla difesa provare la correttezza di operazioni gestionali; tuttavia, l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'imputato richiede motivazioni chiare e non può essere desunta in modo presuntivo dalla mera mancanza di riscontri documentali.
- Quando è contestata la falsità di una firma o la provenienza di documenti, occorrono accertamenti di merito specifici (consulenze grafologiche, confronti probatori) che devono essere valutati dal giudice di merito nel contraddittorio; la loro mancata valutazione può costituire motivo di annullamento o rinvio.
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