Cassazione Penale, Sentenza n. 14527/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in via straordinaria ex art. 625-bis c.p.p. volta a correggere un presunto errore di fatto nella sentenza n. 30424/2020/Seconda Sezione penale riguardante la confisca di un immobile sito a Marcianise. Il ricorrente sostiene che per "errore percettivo" o svista nella lettura degli atti la Corte avrebbe ritenuto la confisca coperta dal giudicato in ragione di condanne divenute definitive per reati connessi (art. 416-bis c.p. e reati aggravati ex art. 7 L. 203/1991), mentre in realtà la confisca sarebbe oggetto di autonomo ricorso per Cassazione e non inserita nel giudicato. Denuncia altresì omissione di esame di specifici motivi di cassazione relativi alla modalità di acquisto dell'immobile e alle capacità economiche dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il rimedio ex art. 625-bis è limitato alla correzione di un "errore di fatto" inteso come errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; se la censura riguarda valutazioni o rivalutazioni delle risultanze processuali si tratta di errore di giudizio e non rientra nel rimedio. La Corte ha ritenuto che la questione della confisca fosse stata correttamente correlata alle condanne divenute definitive e che il ricorso in realtà riproponesse censure di merito già valutate. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto nella sentenza di legittimità; limiti soggettivi e oggettivi del rimedio: ammesso solo per errori percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti che hanno influito sulla decisione, non per valutazioni di merito
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la confisca fosse correlata alle condanne per reati connessi all'associazione mafiosa
art. 7 legge 203/1991
Aggravante applicata ad alcuni reati contestati; le condanne per reati aggravati hanno contribuito alla motivazione della confisca collegata alle condanne divenute definitive
art. 12-sexies (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 / richiamato come L. 356/1992)
Norma sulla confisca per sproporzione tra reddito dichiarato e patrimonio; richiamata nel ricorso come regola che legittima la confisca ove sia provata sproporzione e assente giustificazione della provenienza dei beni
art. 648-ter cod. pen.
Richiamato quale capo di imputazione relativo alla sentenza di merito iniziale; riferimento formale ai capi di accusa oggetto dei precedenti giudizi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per imporre euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per la valutazione della buona fede o colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa tali da escludere l'applicazione delle sanzioni previste
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per correggere errori di fatto intesi come errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non è il canale per rimettere in discussione valutazioni di merito o per ottenere un nuovo giudizio sulle stesse questioni già decise.
- Se la censura riguarda la mancata valutazione o la diversa valutazione delle prove, delle modalità di acquisizione di un bene o delle capacità economiche dell'imputato, si tratta generalmente di valutazione di merito e il rimedio straordinario è inammissibile.
- Quando la confisca è stata motivatamente posta in relazione a condanne divenute definitive, la strada corretta per contestarla è il ricorso ordinario (Cassazione) nei termini e modi previsti; non può essere aggirata mediante istanze ex art. 625-bis salvo che si dimostri chiaramente una specifica svista percettiva nella motivazione della Corte di legittimità.
- Per aumentare le possibilità di ammissibilità di un ricorso ex art. 625-bis, il ricorrente deve indicare con precisione l'errore percettivo (es. citazione errata di un documento, scambio di numeri di registro, omissione evidente di una pagina) e dimostrare come l'errore abbia inciso sulla decisione, evitando la riproposizione di argomentazioni di merito già esaminate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare preventivamente se la censura rientri effettivamente nella nozione di errore di fatto percettivo o sia invece una critoca di merito.
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