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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46077/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per non aver avuto una "critica rilettura del materiale probatorio" da parte della corte territoriale. In realtà la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello intempestivo; il ricorrente nel motivo non contesta la dichiarata intempestività ma si limita a chiedere una valutazione di merito della prova, cioè una riconsiderazione del materiale probatorio non pertinente rispetto alla decisione sull'inammissibilità per tardività.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il motivo non svolge la necessaria critica rispetto alla decisione impugnata e risulta eccentrico rispetto alla questione decisiva (l'intempestività dell'appello). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto nulla in favore delle parti civili relativamente alle spese perché la memoria della parte civile è stata depositata oltre il termine perentorio previsto (5 giorni 'liberi' prima dell'udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Il termine di cinque giorni 'liberi' prima dell'udienza previsto dall'art. 23, c. 8, va inteso come perentorio per l'inserzione valida della memoria della parte civile nel procedimento di legittimità; il deposito oltre tale termine non produce gli effetti richiesti (es. liquidazione spese)

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021 (Paolini, Rv. 281148 - 01)

    richiamata nella motivazione

    La pronuncia richiamata conferma l'interpretazione della perentorietà del termine relativo all'inserzione della memoria della parte civile nel giudizio di legittimità e la conseguente esclusione degli effetti della memoria depositata oltre il termine

Massime di principio

  • Se il giudice di merito dichiara l'appello intempestivo, il ricorrente deve prima contestare espressamente la decisione sulla tempestività; chiedere solo la rinnovazione del giudizio sul merito è irrilevante e rende il motivo inammissibile
  • I motivi di cassazione devono essere articolati con critica puntuale alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; motivi generici o eccentrici alla questione decisiva saranno dichiarati inammissibili
  • Le parti civili devono rispettare termini perentori (es. il deposito della memoria 5 giorni 'liberi' prima dell'udienza secondo l'art. 23, c. 8, D.L. 137/2020 conv. L.176/2020); il mancato rispetto può precludere ogni statuizione favorevole in sede di legittimità
  • In caso di possibile tardività dell'impugnazione è fondamentale documentare tempestivamente eventuali cause di giustificazione (notifica, impedimenti, errori procedurali) e sollevare tali questioni in modo specifico nell'atto d'impugnazione
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)

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