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Ordinanza

Ordinanza n. 10415/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione prot. -OMISSIS-cc del 28.10.2025 del sig. -OMISSIS- dal concorso per l'arruolamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con contestuale istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. per sospensiva provvedimento di esclusione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.5.2026 : per l’annullamento, previa sospensiva, - del decreto del Comandante dell’Arma Generale dei Carabinieri prot. n. 167/11-4-2024 cc del 04.04.2026 recante l'approvazione della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1 lett b) del bando di concorso e del verbale n. 194 del 01.04.2026 recante la graduatoria finale di merito, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto.

Giustizia amministrativa202513598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per mancanza del requisito dell'essere incensurato, nonché graduatoria finale relativa ai posti riservati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, alla quale aveva partecipato per la quota di 1.465 posti riservati ai cittadini italiani ai sensi degli artt. 703, 706 e 707 del d.lgs. n. 66/2010. L'esclusione era motivata dalla mancanza del requisito dell'essere incensurato. In esecuzione di una precedente ordinanza collegiale, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro il decreto di approvazione e il verbale recanti la graduatoria finale relativa alla predetta aliquota di posti. La notifica dei motivi aggiunti alla controinteressata è stata effettuata tramite PEC, ma utilizzando un indirizzo non iscritto in uno dei pubblici registri autorizzati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto invalida la notifica dei motivi aggiunti, poiché effettuata tramite un indirizzo PEC non risultante da uno dei pubblici registri autorizzati. Ha quindi ordinato al ricorrente di rinnovare la notifica dei motivi aggiunti, nelle forme di legge, ad almeno un controinteressato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il giudizio non è stato definito nel merito e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 703, 706 e 707 d.lgs. n. 66/2010

    ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010

    Richiamati quali disposizioni cui il bando collegava la riserva dei posti oggetto della domanda di partecipazione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    trattandosi di adempimento prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

    La rinnovazione della notifica dei motivi aggiunti a un controinteressato è necessaria, a pena di inammissibilità, quando la precedente notifica non è valida.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della persona interessata.

Massime di principio

  • La notifica telematica degli atti processuali amministrativi tramite PEC deve essere eseguita utilizzando un indirizzo risultante da uno dei pubblici registri autorizzati; l'impiego di un indirizzo non iscritto in tali registri rende invalida la notifica.
  • Quando la notifica dei motivi aggiunti a un controinteressato è invalida, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione nelle forme di legge entro il termine assegnato, con la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancato adempimento ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • In presenza di una notifica invalida dei motivi aggiunti, il giudizio può essere rinviato a una successiva camera di consiglio per consentire al ricorrente di integrare validamente il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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