Cassazione Penale, Sentenza n. 634/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spuria impugnava la sentenza della Corte di Appello di Messina contestando: 1) la tempestività e la legittimazione della querela (riferendosi agli artt. 124 e 129 del codice di procedura penale), sostenendo che la querela fosse tardiva rispetto alla effettiva conoscenza delle truffe da parte della persona offesa; 2) la riconducibilità della condotta al reato di truffa (art. 640 c.p.), sostenendo che si fosse trattato di sostituzione nell'uso della scheda telefonica senza artifici idonei a integrare la truffa (richiamando eventualmente la fattispecie dell'art. 494 c.p.); 3) la errata esclusione della causa di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di truffa si era estinto per prescrizione (reato commesso il 07/03/2013; prescrizione maturata il 14/10/2020 considerando una sospensione di 37 giorni per rinvio d'udienza). La declaratoria di estinzione per prescrizione è stata ritenuta risultato più favorevole rispetto all'eventuale riconoscimento della particolare tenuità e dunque ha assorbito il terzo motivo. Le statuizioni civili sono state confermate, non essendo contestata la responsabilità dell'imputato nei fatti per i quali era stato condannato in primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
art. 640, primo comma cod. pen.
La Corte conferma che il delitto di truffa è perseguibile a querela (quando applicabile) e che non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché sussista un nesso causale tra induzione in errore, profitto e danno per la persona offesa
artt. 124 e 129 c.p.p. (querela e termini)
richiamati nel ricorso come artt. 124 e 129 cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione della querela; la Cassazione ha comunque esaminato la questione ritenendo che il primo motivo non fosse manifestamente infondato e che richiedesse approfondimento, ma poi ha deciso per l'estinzione del reato per prescrizione
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
Il ricorrente contestava la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, poiché la prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla mera esclusione della punibilità
Norme sulla prescrizione
La decisione si è fondata sul calcolo del termine di prescrizione (termine massimo di sette anni e sei mesi, con computo delle sospensioni procedurali), che ha portato all'estinzione del reato il 14/10/2020
Massime di principio
- La qualifica di "persona offesa" non richiede sempre che la vittima economica coincida con colui che è stato direttamente indotto in errore: se esiste un nesso causale tra l'induzione in errore, il profitto e il danno subito da un terzo, quest'ultimo può essere legittimato a proporre querela.
- La tempestività della querela va valutata rispetto alla effettiva conoscenza del fatto da parte della persona offesa; contestare la tempestività può giustificare approfondimenti di diritto, ma l'accertamento in fatto della corte territoriale è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis) e la declaratoria di estinzione per prescrizione sono esiti giuridici distinti: la prescrizione estingue il reato e, se matura, è un risultato più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per tenuità, per cui quest'ultima può risultare assorbita dalla prescrizione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati eventuali periodi di sospensione (es. per rinvii d'udienza o altre cause processuali) che possono incidere sulla data di estinzione del reato.
- La estinzione del reato per prescrizione non necessariamente comporta l'annullamento delle statuizioni civili: se la responsabilità civile non è più contestata o è già stata accertata nei gradi precedenti, le condanne civili possono essere confermate anche quando il reato è dichiarato estinto.
- Quando la difesa contesta la natura giuridica della condotta (es. truffa vs. altri reati come appropriazione o sostituzione di persona), è importante dimostrare l'elemento soggettivo (dolo) e gli artifici o raggiri idonei a determinare l'errore nel soggetto attivo della disposizione patrimoniale.
- In casi con utilizzo fraudolento di strumenti (es. schede telefoniche intestate a terzi), va valutato sia il danno patrimoniale diretto sia il danno derivante al titolare per l'uso fraudolento (es. coinvolgimento in procedimenti, spese giudiziarie, danno morale), che può legittimarlo a agire come parte offesa.
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