Cassazione Civile, Ordinanza n. 31876/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo per il 2009 sulla base di indici di capacità contributiva (tra cui canoni di leasing, collaboratori domestici, spese per istruzione, imbarcazione da diporto e investimenti), recuperando a tassazione un maggior reddito. Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva quattro motivi: i primi tre attinenti alla pretesa violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo rispettivamente che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità, che invece i motivi specifici vi erano, e che la motivazione fosse solo apparente; il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto sufficiente la mera prova della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, senza esigere prova documentale di circostanze sintomatiche della loro possibile destinazione a coprire le spese contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che le considerazioni della CTR sulla specificità dell'appello costituissero obiter dicta, non decisive perché il giudice regionale aveva comunque esaminato il merito e rigettato l'appello. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve fornire prova documentale di circostanze sintomatiche idonee a dimostrare che tali redditi fossero effettivamente, o quantomeno potenzialmente, disponibili per giustificare spese e incrementi patrimoniali; non è però richiesta la prova dell'effettivo impiego di quei redditi per coprire le spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'accertamento sintetico il contribuente può vincere la presunzione dimostrando con idonea documentazione che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; tuttavia la prova deve riguardare anche elementi sintomatici della loro effettiva/potenziale disponibilità per giustificare le spese o gli incrementi patrimoniali.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo di appello deve contenere specifiche censure alla sentenza impugnata; nel caso concreto, però, le doglianze sulla specificità dell'appello sono state ritenute irrilevanti perché la CTR ha deciso nel merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza non deve essere solo apparente; nel caso esaminato, le frasi sulla specificità dell'appello sono state considerate obiter dicta, non decisivi ai fini della statuizione finale.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio è stata richiamata per affermare che, una volta contestato l'accertamento sintetico, il contribuente deve offrire prova adeguata dei redditi alternativi e della loro riferibilità alle spese o agli incrementi contestati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rimedio invocato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Rimedio invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione e violazioni processuali.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta: occorre anche una prova documentale di fatti e circostanze sintomatiche della loro concreta o potenziale disponibilità in relazione alle spese e agli incrementi patrimoniali contestati.
- Non è invece richiesto al contribuente di provare che quei redditi siano stati effettivamente spesi per coprire le uscite contestate; è sufficiente dimostrare elementi oggettivi, quantitativi e temporali, dai quali risulti la loro idoneità a giustificare il tenore di vita o gli esborsi accertati.
- Le affermazioni del giudice di merito sulla specificità dell'appello o su profili processuali non sono censurabili in cassazione quando risultino prive di incidenza sulla decisione finale, se il giudice abbia comunque esaminato e deciso la controversia nel merito.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione delle regole sull'onere della prova può essere censurata quando il giudice di merito abbia ritenuto sufficiente una dimostrazione probatoria inferiore a quella richiesta dalla norma sostanziale applicabile.
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