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Ordinanza

Ordinanza n. 260/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato il 4 giugno 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 4 giugno 2026 e ne ha chiesto cautelarmente la sospensione. La domanda di conversione riguarda un permesso per studio scaduto il 29 dicembre 2024. La procedura sul portale telematico si è perfezionata il 19 settembre 2025, ma il ricorrente aveva già depositato la domanda, tramite servizio postale, il 30 dicembre 2024. Ha inoltre documentato un rapporto di lavoro iniziato il 15 luglio 2024 e divenuto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure di legittimità.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame e ha sospeso medio tempore l’efficacia del diniego. Ha rilevato che la scadenza del permesso non preclude di per sé il rinnovo o la conversione, se la domanda è presentata entro un termine ragionevole e non dilatorio; nel caso concreto, la domanda postale del 30 dicembre 2024 era stata presentata il giorno successivo alla scadenza del titolo, benché la procedura telematica si fosse perfezionata solo il 19 settembre 2025. Nel riesame la Prefettura dovrà considerare tale circostanza e la documentazione del rapporto di lavoro, adottando e depositando entro 30 giorni un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 novembre 2026; non è indicata una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente, che la Prefettura di Parma effettuerà tenendo conto di quanto sopra precisato e del fatto che il sig. -OMISSIS- ha documentato un contratto di lavoro con la società -OMISSIS- a far data dal 15 luglio 2024, divenuto a tempo indeterminato a far data dal 1° gennaio 2025;

    La tutela cautelare è accordata per consentire il riesame della posizione alla luce della ragionevole tempestività della domanda e della documentazione del rapporto di lavoro; il provvedimento impugnato è sospeso nel frattempo.

Massime di principio

  • La scadenza del permesso di soggiorno non è di per sé ostativa al rinnovo o alla conversione del titolo quando la relativa domanda sia proposta entro un termine ragionevole e non dilatorio.
  • Ai fini della valutazione cautelare di una domanda di conversione, va considerata la data in cui la domanda risulta effettivamente presentata anche se la procedura sul portale telematico si perfeziona successivamente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

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