Sentenza n. 311/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 22 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, del valore annuo di euro 500,00, con riferimento a due anni scolastici di servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori e spese. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'attivazione della Carta elettronica mediante accredito della somma dovuta e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato; era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo, senza necessità di formula esecutiva; era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni; ed era incontestata la mancata esecuzione da parte del Ministero. Il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di euro 1.000,00. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, ove necessario, stanziare le somme in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione costituisce titolo esecutivo; a seguito delle modifiche normative richiamate, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disposizione, come richiamata dal giudice, ha modificato la disciplina della formula esecutiva, stabilendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato quale parametro per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla data in cui sorge il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e costituisce la base processuale per l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore dell'obbligo di conformazione è una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'ottemperanza, la notificazione della sentenza passata in giudicato al domicilio digitale dell'Amministrazione e la produzione della certificazione attestante il passaggio in giudicato consentono di ritenere integrati i presupposti dell'esecuzione del titolo.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente alla mancata esecuzione spontanea del giudicato, legittima l'intervento del giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento, compreso, ove occorra, lo stanziamento della somma in bilancio; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →