Cassazione Penale, Sentenza n. 29556/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare reale relativo a condotte di truffa aggravata contestate a un imprenditore agricolo e, in parte, alla convivente. Il Tribunale del riesame di Trani, in sede di appello cautelare avverso il rigetto della revoca, aveva disposto la revoca del sequestro preventivo impeditivo su aree demaniali, terreni, fabbricato, azienda agricola e somme di denaro, ritenendo insussistente il periculum in mora, negando la strumentalità dei beni rispetto alle truffe e revocando anche il sequestro per sproporzione ex art. 240-bis c.p.; aveva invece mantenuto il sequestro del profitto di reato quantificato in euro 175.365,99. Il Pubblico Ministero ha ricorso deducendo: (1) l’ammissibilità degli appelli cautelari nonostante una pretesa rinuncia al riesame; (2) l’erronea esclusione del periculum in mora, perché nei sequestri impeditivi basta la possibilità di reiterazione del reato; (3) l’erronea esclusione della strumentalità dei beni; (4) l’erronea delimitazione temporale della confisca per sproporzione, limitata al periodo 2017-2024 invece che all’intero arco 2006-2024. L’imputato ha ricorso a sua volta contestando la quantificazione del profitto: per il capo 1 sosteneva che una parte prevalente del vantaggio economico non derivasse direttamente dal reato, ma da attività produttive autonome, e che il profitto fosse molto inferiore; per il capo 2 deduceva la prescrizione di alcune condotte risalenti al 2017-2018 e l’errore nel considerare un’unica truffa a consumazione prolungata anziché episodi autonomi, con conseguente riduzione del profitto sequestrabile. In memoria ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso del P.M. per deposito cartaceo anziché telematico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e rigettato quello dell’imputato. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso del P.M. per il deposito cartaceo, poiché per il ricorso per cassazione non era ancora obbligatorio il deposito telematico esclusivo. Ha poi condiviso il principio secondo cui la mancata proposizione del riesame non equivale a rinuncia all’impugnazione e, quindi, non preclude l’appello cautelare avverso il rigetto della revoca. Ha però ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse gravemente carente di motivazione, quindi affetta da violazione di legge: il Tribunale aveva esaminato solo una parte delle condotte contestate, omettendo di valutare il periculum in mora rispetto al complessivo meccanismo fraudolento, fondato anche su interposizioni fittizie e uso della ditta intestata alla convivente; aveva inoltre escluso la strumentalità dei beni con motivazione apodittica, senza spiegare perché terreni e azienda agricola non fossero funzionali alle truffe; infine aveva erroneamente ristretto il giudizio sulla confisca per sproporzione al solo periodo 2017-2024, senza considerare gli acquisti anteriori e i precedenti penali indicati dal P.M. Quanto ai motivi dell’imputato, la Corte li ha ritenuti infondati: ha approvato la quantificazione del profitto come comprensiva anche dell’utilità derivata dall’utilizzo dei beni ottenuti fraudolentemente, e ha giudicato generica la deduzione sulla prescrizione, poiché il capo 2 era contestato come condotta perdurante e mancavano allegazioni specifiche sulla data di consumazione del profitto. Ne è derivato l’annullamento con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio in relazione alle questioni accolte, con rigetto del ricorso dell’imputato e condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, c.p.p.
Il sequestro preventivo impeditivo richiede la concreta possibilità di reiterazione del reato, da apprezzare in relazione alle modalità della condotta; la motivazione del giudice deve confrontarsi con l’intero quadro fattuale e non con una sola porzione delle condotte.
art. 321, comma 2, c.p.p.
Il sequestro finalizzato alla confisca richiede una motivazione sulla strumentalità dei beni rispetto ai reati contestati; non basta affermare apoditticamente un’autonomia funzionale dei beni.
art. 240-bis c.p.
La confisca per sproporzione va correlata, secondo un criterio di ragionevolezza temporale, anche ai precedenti acquisitivi e ai reati-spia che manifestano la pericolosità economica del soggetto.
art. 322-ter c.p.p.
Richiamato come base del sequestro del profitto finalizzato alla confisca del prezzo/profitto del reato.
art. 640-quater c.p.p.
Richiamato nel provvedimento come disciplina della confisca per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o per conseguimento di erogazioni pubbliche.
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione deve essere comprensibile e completa; la sua radicale carenza integra violazione di legge deducibile in cassazione in materia cautelare reale.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è deducibile la violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali radicali che rendano incomprensibile o mancante l’apparato argomentativo.
art. 582 c.p.p.
Richiamato insieme all’art. 111-bis c.p.p. per il regime di deposito degli atti da parte del pubblico ministero.
art. 111-bis c.p.p.
Il deposito telematico degli atti è obbligatorio per i soggetti abilitati nei casi previsti, ma per il ricorso per cassazione esisteva ancora una disciplina transitoria che consentiva il deposito cartaceo fino al 31 dicembre 2026.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Il rinvio disposto dalla Corte è al tribunale competente ai sensi della disciplina del riesame cautelare.
art. 591 c.p.p.
Richiamato dal P.M. per le cause tassative di inammissibilità delle impugnazioni, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto per assenza di una vera rinuncia all’impugnazione.
D.M. 217/2023
Richiamato dalla difesa sul deposito telematico, ma superato dalla disciplina successiva.
D.M. 206/2024
Indicato come fonte del regime transitorio sul deposito telematico degli atti penali.
D.M. 206/2025
Richiamato dalla difesa, ma non decisivo ai fini della tempestività/forma del deposito del ricorso del P.M.
Massime di principio
- La mancata proposizione del riesame contro un sequestro preventivo non equivale, di per sé, a rinuncia all’impugnazione e non preclude l’appello cautelare avverso il rigetto della revoca; la preclusione nasce solo da una rinuncia in senso stretto, espressa e univoca.
- In materia di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora non richiede la dimostrazione di una reiterazione certa del reato, ma della concreta possibilità di reiterazione, da valutare alla luce delle modalità esecutive delle condotte contestate e del loro complessivo contesto criminale.
- La motivazione sul periculum non può limitarsi a una porzione isolata dei fatti quando l’imputazione descrive un meccanismo fraudolento complesso e plurimo; il giudice deve confrontarsi con tutte le condotte rilevanti ai fini della cautela.
- Il sequestro finalizzato alla confisca dei beni richiede una specifica verifica della strumentalità funzionale dei beni rispetto alla realizzazione del reato; una formula generica sull’autonomia dei beni non è sufficiente.
- In tema di confisca per sproporzione, il giudizio di ragionevolezza temporale non può essere ridotto alla sola finestra cronologica dei reati contestati nel procedimento, ma deve considerare anche i precedenti acquisti e gli elementi indicativi della pericolosità economica del soggetto, quando emergano dagli atti.
- Nel sequestro del profitto, il vantaggio confiscabile comprende anche l’utilità direttamente derivata dall’impiego dei beni acquisiti fraudolentemente, se causalmente riconducibile al reato; non è necessario limitarsi al mero reddito dominicale o al vantaggio immediatamente monetario.
- La deduzione difensiva sulla prescrizione di singole condotte è inammissibile o generica se non indica con precisione quando si sia consumato il profitto, specie quando l’imputazione descrive una condotta perdurante o un’unica sequenza fraudolenta.
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