Sentenza n. 1332/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione delle somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1343 del 23 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere il pagamento delle somme cui l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro era stata condannata con una precedente sentenza del TAR Calabria. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha provveduto al pagamento, facendo venir meno l’interesse attuale alla prosecuzione dell’azione. La ricorrente ha tuttavia dovuto instaurare il giudizio a causa dell’inerzia dell’ente debitore.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto del pagamento sopravvenuto delle somme dovute in esecuzione della sentenza presupposta. Ha comunque condannato l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro alla rifusione delle spese del giudizio, poiché la sua precedente inerzia aveva reso necessaria la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 828,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza amministrativa e il pagamento delle somme oggetto di condanna.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse attuale alla decisione.
- La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo derivante dal giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio quando l’inerzia dell’ente abbia reso necessaria la proposizione dell’azione di ottemperanza.
- In caso di adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, in quanto l’ente ha dato causa all’instaurazione del giudizio.
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