Sentenza del 09/11/2016 n. 22754 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria effettuata per garantire un credito tributario dopo la notifica delle cartelle di pagamento e il decorso del termine di sessanta giorni senza pagamento. Il contribuente sosteneva che una delle tre cartelle presupposte non gli fosse mai stata notificata e che, per le altre due, fossero ancora pendenti i relativi giudizi di impugnazione. Dopo la decisione favorevole della CTP, la CTR aveva riformato integralmente la sentenza. In Cassazione il contribuente ha denunciato la violazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione in materia di notificazione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure e ha rigettato il ricorso. I motivi non indicavano in modo specifico le norme violate, i fatti controversi o la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Secondo la Corte, le doglianze erano generiche e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Non sono state liquidate le spese, poiché Equitalia non aveva svolto difese scritte.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina rispettivamente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omesso esame di un fatto decisivo. I motivi devono essere formulati in modo preciso e riconducibile alla specifica categoria di vizio invocata.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone che il ricorso per cassazione indichi specificamente i motivi e le norme rispetto alle quali si denuncia la violazione. La mancata indicazione o una formulazione generica comporta l'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 21152/2014, Cass. ord. n. 19959/2014 e n. 21165/2013
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso.
Il ricorso per cassazione non può contenere critiche generiche o una richiesta di riesame complessivo della controversia. Ogni motivo deve essere tassativo, specifico, completo e riferito alla concreta motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione o sostenere che il giudice abbia interpretato male la normativa: occorre indicare con precisione la norma violata e il vizio previsto dall'art. 360 c.p.c.
- I motivi devono confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se non si censura la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito, salvo i limitati vizi ammessi dalla legge.
- Quando si contesta un'iscrizione ipotecaria collegata a cartelle di pagamento, è necessario allegare e dimostrare in modo puntuale i vizi delle notifiche o l'esistenza di procedimenti pendenti, collegando ciascuna contestazione alla specifica cartella e alla motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata costituzione scritta del resistente può escludere la liquidazione delle spese processuali, anche se il ricorso viene rigettato.
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