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Sentenza

Sentenza n. 704/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali relativi alla variante semplificata di PRG e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il progetto di rigenerazione urbana denominato “la sfida del borgo”

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario prefettizio e gli ulteriori atti comunali concernenti una variante semplificata al PRG, finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su aree di sua proprietà destinate alla realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana. Le aree erano già state interessate da un intervento edilizio autorizzato con titoli abilitativi successivamente annullati d’ufficio. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito di trattative, le parti hanno concluso una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto del presente e di altri contenziosi, allo scopo di definire la vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e il Comune ha aderito alla definizione in rito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La convenzione di cessione in permuta e la definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica hanno fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente alla pronuncia di annullamento sugli atti impugnati. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, della natura della decisione e dell’adesione del Comune alla richiesta della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale base processuale per la definizione del giudizio in rito a seguito del sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una sopravvenienza determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La conclusione di un accordo o di una convenzione tra le parti che definisca la vicenda amministrativa oggetto del giudizio può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento degli atti impugnati, se rende non più utile la pronuncia giurisdizionale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiDichiarazione di pubblica utilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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