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Ordinanza

Ordinanza n. 1142/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 10 DICEMBRE 2025 n. 0094376 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Rodio Roberta, nata il 20/08/1975 a Taranto (TA), denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar. conseguito in Albania in data 17/04/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 20376 del 21/05/2024 è rigettata”. Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202515444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, comunicato via e-mail, del riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Albania come titolo valido in Italia per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 10 dicembre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento di un attestato denominato "Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar", rilasciato da un istituto universitario albanese e conseguito il 17 aprile 2024. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dalla motivazione emerge tuttavia che la contestazione riguardava il diniego di riconoscimento e la ritenuta insufficiente qualità della qualifica presentata.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego. A un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto la motivazione del provvedimento sufficientemente argomentata e fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso profili di fondatezza del gravame tali da giustificare la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta per l'assenza di profili di fondatezza del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ha impugnato anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi della disposizione; l'ordinanza non formula una specifica valutazione sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un diniego quando, a un primo e sommario esame, la motivazione dell'atto risulti sufficientemente argomentata e non emergano apprezzabili profili di fondatezza del ricorso.
  • La valutazione cautelare della legittimità di un diniego di riconoscimento di una qualifica estera può concentrarsi sulla qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento, ove tale elemento costituisca la ragione posta a fondamento del provvedimento amministrativo.
  • La presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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