Sentenza n. 2280/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 175 del 06.08.2019, notificata in data 31.10.2019 da Pubblialifana S.r.l., quale Concessionaria del Servizio di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio ASI di Caserta, per la somma di euro 18.285,00 relativa alla quota di manutenzione e gestione delle aree industriali dovuta al predetto Consorzio per le annualità 2012-2013-2014 unitamente agli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di pagamento per euro 18.285,00 relativa a quote consortili di gestione e manutenzione delle aree industriali per le annualità 2012, 2013 e 2014
Esito
Favorevole al resistente (ente consortile e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha riassunto il giudizio dopo che il giudice civile aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ha contestato la legittimità dell’ingiunzione fiscale emessa dalla concessionaria per la riscossione coattiva delle quote consortili, deducendo: l’assenza in capo alla concessionaria dei requisiti per operare per conto di un Consorzio ASI, ritenuto ente pubblico economico e non ente locale; la violazione dei limiti demografici previsti per i concessionari dall’art. 3-bis d.l. 40/2010; l’insussistenza dei presupposti dell’ingiunzione e l’assenza di prova del credito, poiché le fatture pro forma sarebbero atti unilaterali e non dimostrerebbero l’effettiva esecuzione di attività manutentive; l’inesistenza della prestazione; il difetto di legittimazione attiva del Consorzio, anche in ragione del precedente coinvolgimento della società Asigest; l’illegittimità della richiesta per violazione della disciplina regionale, che distinguerebbe tra manutenzione ordinaria a carico delle imprese e manutenzione straordinaria finanziata da enti pubblici; l’illegittimità della delibera consortile istitutiva della quota; infine, la prescrizione quinquennale del credito relativo agli anni 2012-2014.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale prevista dal r.d. 639/1910 anche da parte dei Consorzi ASI, in quanto enti pubblici di carattere locale costituiti e partecipati da enti territoriali, titolari di funzioni pubblicistiche e di entrate di natura pubblicistica. L’art. 5, comma 4, d.l. 32/1995 autorizza espressamente i Consorzi ASI a stabilire le quote a carico delle imprese beneficiarie e a riscuoterle secondo la disciplina del r.d. 639/1910. È stata quindi riconosciuta la legittimazione della concessionaria iscritta all’albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997 a emettere e sottoscrivere l’ingiunzione per conto del Consorzio. Il limite demografico invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto applicabile per analogia ai Consorzi, poiché è parametrato alla popolazione di Comuni e Province e non sussiste un analogo nesso tra popolazione dei Comuni consorziati e attività di riscossione delle quote consortili. Il giudice ha poi escluso che l’obbligo di pagamento abbia natura sinallagmatica: la quota consortile costituisce un’obbligazione pubblicistica, derivante dalla legge, dagli atti generali consortili e dalla convenzione di insediamento, il cui fatto costitutivo è l’ammissione o assegnazione del lotto nell’area industriale, non l’effettiva realizzazione delle opere o l’esecuzione di specifiche attività manutentive. Di conseguenza, il Consorzio non doveva provare l’esecuzione di prestazioni individuate nelle fatture pro forma. È stata inoltre ritenuta irrilevante la vicenda della società di servizi Asigest, poiché il creditore rimane il Consorzio e la debenza non dipende dalle modalità organizzative dell’attività manutentiva. Le contestazioni relative alla delibera istitutiva della quota sono state respinte anche perché tale atto non era stato impugnato e restava valido, impedendo di contestare i successivi atti esecutivi senza rimuovere l’atto presupposto. L’eccezione di prescrizione è stata respinta perché la richiesta di pagamento trasmessa via PEC l’11 giugno 2014 aveva interrotto il termine quinquennale, mentre la successiva costituzione in mora era intervenuta l’11 febbraio 2019, prima del decorso di cinque anni. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, ambito nel quale il giudizio è stato riassunto dopo la declinatoria del giudice civile.
art. 5, comma 4, d.l. 32/1995
a far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio [...] stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina [...] approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
Costituisce la base normativa espressa che consente ai Consorzi ASI di determinare e riscuotere le quote consortili mediante la procedura prevista dal r.d. 639/1910.
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Disciplina l’ingiunzione fiscale e la riscossione coattiva delle entrate pubblicistiche; la procedura è utilizzabile dai Consorzi ASI per le proprie entrate consortili.
art. 53 d.lgs. 446/1997
Prevede l’albo dei concessionari abilitati alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti pubblici; l’iscrizione abilita la concessionaria a operare anche per le entrate dei Consorzi ASI.
art. 36, comma 2, l. 31/2008
la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con: a) la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910; b) la procedura del ruolo di cui al DPR n°602/73
Conferma la perdurante utilizzabilità dell’ingiunzione fiscale e del ruolo quali strumenti semplificati di riscossione delle entrate pubblicistiche locali.
art. 4 l.r. Campania 16/1998
Attribuisce ai Consorzi ASI funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni degli agglomerati industriali.
art. 6 l.r. Campania 16/1998
Individua tra i mezzi finanziari dei Consorzi ASI i corrispettivi connessi alle attività consortili, fornendo fondamento alla contribuzione delle imprese insediate.
art. 2948 c.c.
Prevede la prescrizione quinquennale applicabile al credito; nel caso concreto il termine è stato interrotto dalla richiesta di pagamento trasmessa via PEC l’11 giugno 2014.
art. 3-bis d.l. 40/2010
Il limite di capitale rapportato alla popolazione di Comuni e Province non è applicabile analogicamente ai Consorzi ASI, poiché manca un analogo rapporto tra popolazione dei Comuni consorziati e attività di riscossione delle quote consortili.
Massime di principio
- I Consorzi per le aree di sviluppo industriale, pur avendo natura di enti pubblici economici e potendo svolgere anche attività imprenditoriale, possono utilizzare la procedura di ingiunzione fiscale prevista dal r.d. 639/1910 per la riscossione coattiva delle proprie entrate pubblicistiche, in forza dell’art. 5, comma 4, d.l. 32/1995.
- Un concessionario iscritto all’albo previsto dall’art. 53 d.lgs. 446/1997 può emettere e sottoscrivere, per conto di un Consorzio ASI, ingiunzioni fiscali relative alle quote consortili, quando l’affidamento del servizio sia sorretto dalla normativa applicabile e da una valida procedura di affidamento.
- Le quote dovute dalle imprese insediate nelle aree consortili per la realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture hanno natura di obbligazioni pubblicistiche e non sono legate da un rapporto sinallagmatico all’esecuzione di specifiche prestazioni manutentive a favore del singolo lotto.
- L’obbligo di corrispondere gli oneri consortili sorge con l’ammissione o l’assegnazione del lotto nell’area industriale, in forza della legge, degli atti generali consortili e della convenzione di insediamento, e non richiede la prova della concreta realizzazione delle infrastrutture o della manutenzione del singolo lotto.
- Il debitore non può contestare efficacemente un atto esecutivo fondato su una delibera generale istitutiva della quota se tale atto presupposto non è stato tempestivamente impugnato e non è stato annullato.
- La richiesta di pagamento trasmessa al debitore costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale del credito consortile, purché intervenga prima del decorso del termine.
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