Sentenza del 05/06/2023 n. 15739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IVA anno 2013 per Euro 121.860,55 + sanzioni, basato sulla ricostruzione dell'Ufficio secondo cui la società avrebbe partecipato a una "frode carosello" nell'acquisto e commercializzazione di tartufi tramite società cartiera (FIMA Srl e Funghi e Tartufi Sas) che avrebbero mascherato acquisti effettivi da cavatori privi di partita IVA al fine di eludere la disciplina della L. n. 311/2004 (art.1, c.109) che impone autofatturazione e assenza del diritto alla detrazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche e ha rinviato il processo alla CTR Marche in diversa composizione. Motivo: il giudice d'appello ha errato nella valutazione delle prove presuntive e nel riparto dell'onere probatorio, non avendo richiesto (o valutato) adeguatamente che l'Amministrazione dimostrasse anche l'elemento psicologico della cessionaria (la consapevolezza o la dovuta diligenza circa la fittizietà del fornitore) e non avendo valutato compiutamente la natura effettiva delle società cedenti; di conseguenza la sentenza impugnata va rinnovamente esaminata alla luce dei principi di diritto indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in relazione alle regole sul processo tributario e all'onere probatorio; la Corte rileva un'errata applicazione da parte del giudice d'appello nella ripartizione e valutazione delle prove.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Richiamato nel contesto della disciplina IVA e della detrazione; il giusto esercizio del diritto alla detrazione richiede verifica della corrispondenza fra operazione fatturata e operazione reale.
Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729
Norme invocate in tema di onere della prova e presunzioni: gli indizi devono avere gravità, precisione e concordanza e il giudice deve esaminarli in un giudizio di sintesi; la Corte ha censurato la valutazione atomistica o incompleta degli indizi da parte del giudice d'appello.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109 (Legge finanziaria 2005)
Disposizione che imponeva, per gli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali privi di partita IVA, l'autofatturazione in regime di inversione contabile e l'assenza del diritto alla detrazione dell'IVA; centrale nella ricostruzione dell'Amministrazione come causa dell'elusione.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, art. 7
Norma richiamata nella censura relativa all'applicazione delle sanzioni (massime); la Corte ha ritenuto assorbito il gravame sulle sanzioni dall'accoglimento del primo motivo.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni; la cassazione della decisione di merito comporta il riesame anche della disciplina sanzionatoria da parte della CTR in nuovo esame.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata congiuntamente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per i principi sulla neutralità fiscale e i limiti al diritto di detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti o di indicazione di fornitore fittizio.
Corte di Giustizia UE, causa C-281/20 (Ferimet)
Interpretazione europea secondo cui il diritto a detrazione può essere negato se il soggetto passivo ha indicato un fornitore fittizio e mancano elementi per verificare che il fornitore reale fosse soggetto passivo, o se risulta che il soggetto ha partecipato o doveva sapere dell'evasione; non è necessario dimostrare la mala fede.
Corte di Giustizia UE, causa C-154/20 (Kemwater ProChemie)
Principio che l'esercizio del diritto alla detrazione richiede la presenza di dati utili a verificare che il fornitore avesse la qualifica di soggetto passivo IVA.
Cassazione penale/ordinanze e giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
ex multis: Cass. n. 4250/2022, Cass. n. 16679/2016, Cass. n. 2862/2019, ecc.
Orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati per stabilire i criteri di valutazione degli indizi, il ruolo dell'elemento psicologico dell'acquirente e la maggiore rigidità nei casi di reverse charge; la Corte ha applicato questi principi per censurare la decisione di merito.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria, quando contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà delle operazioni ma anche, almeno per presunzioni gravi e concordanti, la consapevolezza o l'assenza di diligenza del cessionario circa la natura fittizia del fornitore; solo dopo ciò grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile.
- Gli indizi usati per ricostruire frodi devono possedere gravità, precisione e concordanza e devono essere valutati in modo organico e sintetico dal giudice di merito; valutazioni atomistiche o lacunose possono determinare la cassazione.
- In contesti di inversione contabile (reverse charge) la giurisprudenza, anche della Corte di Giustizia UE, è particolarmente rigorosa: il diritto alla detrazione può essere negato se mancano elementi idonei a verificare che il fornitore reale sia soggetto passivo o se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; tuttavia occorre provare adeguatamente questi presupposti.
- È necessario distinguere tra fornitori "cartiera" formalmente esistenti ma che non versano l'IVA e fornitori del tutto inesistenti: la mera mancata corresponsione dell'IVA da parte del cedente non equivale automaticamente a dimostrazione della fittizietà dell'operazione o della consapevolezza dell'acquirente.
- In sede di contenzioso tributario il giudice deve valutare anche l'elemento psicologico del contribuente (conoscenza o colposa ignoranza) e le giustificazioni probatorie (es. modalità di pagamento, capacità commerciale dei fornitori, volumi trattati, uso o meno di plafond), prima di confermare un accertamento basato su presunzioni.
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