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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6728/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Messina impugnava la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Palermo del 21/06/2022 che gli aveva imposto una ammenda di €3.000 per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (fatto del 2/9/2014). Denunciava violazione di legge (art. 129 c.p.p.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: il giudice non avrebbe rilevato la prescrizione del reato, sostenendo invece che la sospensione della prescrizione fosse decorso dalla richiesta di messa alla prova (12/5/2017) anziché dall'ordinanza di accoglimento (8/10/2020), e chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: contro la sentenza di patteggiamento è consentito ricorrere in Cassazione solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena/ misura di sicurezza). I vizi di motivazione e la mancata valutazione della prescrizione ex art.129 c.p.p. non sono quindi ricorribili in Cassazione; la maturata prescrizione alla data di omologazione dell'accordo non costituisce motivo ammissibile in Cassazione secondo la giurisprudenza citata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica la procedura del patteggiamento (accordo giudiziale sulla pena) cui è stata sostanzialmente omologata la pena inflitta al ricorrente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla prescrizione del reato e sui suoi effetti; il ricorrente deduceva che il reato si fosse prescritti ma la Corte ha ritenuto che tale questione non sia deducibile in Cassazione quando impugnata con la sentenza di patteggiamento.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite alla motivazione del ricorso (necessità di motivazione nei limiti strettamente necessari), ma non incide sulla ammissibilità del motivo di cassazione rispetto al patteggiamento.

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    «Il Pubblico Ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

    Stabilisce i limiti tassativi di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; motivi diversi (es. vizi di motivazione, prescrizione) non sono ammessi in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento dovuto alla Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (patteggiamento) può essere impugnata in Cassazione solo per i motivi specificatamente elencati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; questioni di motivazione o di valutazione della prescrizione non rientrano fra tali motivi.
  • Se si ritiene che il reato si sia estinto per prescrizione, tale eccezione deve essere sollevata e fatta valutare nello stato del procedimento in cui l'accordo viene sottoposto al giudice per l'omologazione: la Cassazione non è la sede generale per rimettere in discussione la valutazione della prescrizione fatta nel giudizio di patteggiamento.
  • La sospensione/ decorrenza della prescrizione in relazione alla messa alla prova è questione di fatto e di diritto che, se contestata, deve trovare tutela nelle fasi di merito (difese e istanze in sede di primo grado/udienza di omologazione), non mediante ricorso per vizi di motivazione in Cassazione.
  • Chi valuta la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento deve preliminarmente verificare se il motivo rientra fra quelli tassativi di cui all'art. 448, comma 2‑bis; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.

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