Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-857/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021. — Slovak Telekom a.s. contro Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza – Principio del ne bis in idem – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-857/19

Giurisprudenza europea62019CJ0857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l’effetto esautorante dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003: la Commissione priva l’autorità nazionale della competenza solo per il medesimo oggetto materiale del procedimento già in corso. Nel caso Slovak Telekom, i procedimenti della Commissione e dell’autorità slovacca riguardavano mercati di prodotto distinti, sicché non ricorreva l’identità dei fatti richiesta dal ne bis in idem. La Corte esclude quindi la violazione dell’articolo 50 della Carta e conferma il riparto di competenze delineato dal regolamento n. 1/2003.

Rinvio pregiudiziale su competenza concorrente Commissione/autorità nazionali antitrust ex articolo 11, paragrafo 6, regolamento n. 1/2003 e applicabilità del principio ne bis in idem ai procedimenti per abuso di posizione dominante.

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003 comporti la perdita di competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza quando la Commissione avvia un procedimento relativo alle medesime violazioni antitrust; e se l’articolo 50 della Carta si applichi ai procedimenti per abuso di posizione dominante sanzionati separatamente dalla Commissione e da un’autorità nazionale, in particolare in presenza di possibili duplicazioni di condotte, mercati e periodi.

Principio di diritto

Le autorità nazionali garanti della concorrenza perdono la competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE solo nella misura in cui la Commissione avvia formalmente un procedimento che riguarda le stesse presunte violazioni, commesse dalla stessa impresa, sugli stessi mercati di prodotto e geografici e nello stesso periodo oggetto di un procedimento nazionale già avviato. Inoltre, il principio del ne bis in idem dell’articolo 50 della Carta si applica ai procedimenti antitrust, ma non osta a sanzioni separate e indipendenti della Commissione e di un’autorità nazionale quando i fatti non sono identici o quando la competenza nazionale è comunque venuta meno ex articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 11, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 35, paragrafi 3 e 4, regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 54 dell’accordo SEE

Competenza nazionale e ne bis in idem nella causa Slovak Telekom

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky in una controversia tra Slovak Telekom a.s. e l’autorità slovacca garante della concorrenza. La questione nasce da due procedimenti antitrust paralleli, uno nazionale e uno della Commissione, entrambi relativi a presunti abusi di posizione dominante nel settore delle telecomunicazioni.

Fatti e procedimento principale

L’autorità slovacca avvia nel 2005 un procedimento contro Slovak Telekom per abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Nel 2009 la Commissione, dopo attività istruttorie e un’ispezione nei locali dell’impresa, avvia a sua volta un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e poi adotta una decisione nel 2014, constatando un’infrazione unica e continuata consistente in compressione dei margini e diniego di accesso. Nel frattempo, l’autorità slovacca aveva già adottato una decisione sanzionatoria nel 2009 per una strategia di compressione dei margini relativa ad altri servizi di telecomunicazione. Il giudice nazionale dubita sia della ripartizione di competenze tra Commissione e autorità nazionale, sia dell’eventuale violazione del principio del ne bis in idem.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1/2003, soprattutto l’articolo 11, paragrafo 6, e l’articolo 35, paragrafi 3 e 4;
  • il regolamento (CE) n. 773/2004, articolo 2, paragrafo 1;
  • l’articolo 102 TFUE;
  • l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sono rilevanti anche i considerando 6, 8 e 17 del regolamento n. 1/2003, che spiegano la logica della cooperazione tra Commissione e autorità nazionali e l’esautoramento delle seconde quando la Commissione avvia un procedimento.

Prima questione: effetto dell’articolo 11, paragrafo 6, regolamento n. 1/2003

La Corte precisa che l’espressione "avvio di un procedimento da parte della Commissione" si riferisce a un atto formale con cui la Commissione manifesta la volontà di adottare una decisione del capo III del regolamento n. 1/2003. Questo atto deve riguardare in modo sufficientemente preciso le presunte infrazioni, i mercati interessati e il periodo considerato. L’esautoramento delle autorità nazionali opera quindi solo se la procedura della Commissione verte sulle stesse presunte violazioni, commesse dalla stessa impresa, sugli stessi mercati di prodotto e geografici e nello stesso periodo di quelle già oggetto del procedimento nazionale. La Corte valorizza il contesto sistematico del regolamento n. 1/2003: la cooperazione in rete tra Commissione e autorità nazionali deve essere efficace e coerente, evitando duplicazioni e garantendo alle imprese tutela contro procedimenti paralleli per i medesimi fatti. Nel caso concreto, la Corte osserva che la Commissione si occupava dell’accesso all’ingrosso alla banda larga e della compressione dei margini rispetto alla rete locale disaggregata, mentre il procedimento slovacco riguardava servizi telefonici e accesso a Internet a banda stretta. Salvo verifica del giudice del rinvio, i mercati di prodotto risultano diversi.

Seconda questione: applicazione del ne bis in idem ex articolo 50 della Carta

La Corte ribadisce che il principio del ne bis in idem si applica anche alle sanzioni antitrust e vieta che una stessa impresa sia nuovamente perseguita o punita per il medesimo comportamento già oggetto di una decisione definitiva. Tuttavia, la sua applicazione richiede due condizioni:

  • l’esistenza di una decisione definitiva precedente;
  • l’identità del comportamento, che presuppone identità di fatti, di soggetto e di interesse giuridico tutelato. Nel caso di specie, la Corte esclude l’applicazione del principio perché i procedimenti nazionale ed الأوروبي riguardano mercati di prodotto differenti, dunque manca l’identità dei fatti. Inoltre, anche se il giudice nazionale dovesse ritenere identici fatti, il ne bis in idem non opererebbe comunque se l’autorità nazionale fosse già stata privata della competenza dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.

Ragionamento decisorio

La Corte distingue nettamente tra:

  • il piano della ripartizione di competenze tra Commissione e autorità nazionali;
  • il piano della tutela sostanziale contro la doppia sanzione per il medesimo fatto. L’articolo 11, paragrafo 6, non produce un’esclusiva generale della Commissione su qualunque procedimento antitrust, ma solo sul segmento identico di condotta già coperto dal suo avvio formale. In mancanza di identità dei mercati e dei periodi, il procedimento nazionale può coesistere con quello della Commissione. Sul ne bis in idem, la Corte conferma che l’articolo 50 della Carta tutela le imprese contro duplicazioni punitive, ma non impedisce procedimenti separati per condotte diverse o su mercati diversi.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003 esautora le autorità nazionali solo nella misura in cui il procedimento della Commissione riguardi le stesse presunte infrazioni, gli stessi mercati e lo stesso periodo;
  • il principio del ne bis in idem dell’articolo 50 della Carta si applica ai procedimenti per abuso di posizione dominante, ma non quando le sanzioni riguardano mercati di prodotto o geografici distinti, né quando l’autorità nazionale è già privata della competenza in base al regolamento n. 1/2003.

Utilità pratica per operatori e professionisti

Per gli operatori, la sentenza chiarisce che la notifica di avvio di un procedimento da parte della Commissione non blocca automaticamente ogni iniziativa nazionale: occorre verificare con precisione il perimetro materiale del procedimento europeo. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese in settori regolati, la decisione sottolinea l’importanza di mappare mercati, periodi e condotte per valutare correttamente il rischio di doppia esposizione sanzionatoria e l’eventuale invocabilità del ne bis in idem.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaabuso di posizione dominanteriparto di competenze tra Commissione e autorità nazionaline bis in idemtelecomunicazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.