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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. 20892/2023 del 30/03/23 con cui il Comune di Termoli ha comunicato il diniego definitivo del procedimento scaturito dalla presentazione della scia ivi indicata; - di ogni provvedimento connesso ivi compresi la nota del Comune prot. 8957/2023 del 10/02/23, recante comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, ed il parere dell'Avvocatura comunale prot. 20703 del 30/03/23 e per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Termoli di ostendere gli atti oggetto dell’stanza di accesso del 15/02/23 prot. n. 10090, e solleciti/diffide del 10/03/23 e del 25/03/23.

Giustizia amministrativa202300180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del procedimento edilizio derivante dalla presentazione di una SCIA, connesso alla ritenuta mancanza di titolarità del diritto di proprietà o di altro titolo idoneo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo adottato dal Comune di Termoli in relazione alla SCIA edilizia, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e il parere dell’Avvocatura comunale. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di esibire documenti relativi alle iniziative dei controinteressati e alle istanze edilizie da questi eventualmente presentate. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990, dell’art. 11 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo di essere legittimata, quale promissaria acquirente, a presentare la SCIA edilizia. Ha contestato che il Comune avesse fondato il diniego su questioni privatistiche e ha lamentato l’assenza di un adeguato confronto procedimentale, anche per il mancato riscontro alle istanze di accesso. Il Comune ha opposto la mancanza, in capo alla società, della proprietà o di altro titolo idoneo sull’immobile, rilevando che la società era, al più, titolare di un diritto obbligatorio derivante dal preliminare di vendita e che il promittente venditore aveva presentato una propria pratica edilizia relativa al medesimo manufatto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. diretta all’acquisizione documentale, poiché gli atti richiesti erano stati depositati in giudizio dal Comune e risultavano già esibiti nel corso del procedimento. Nel merito ha respinto il ricorso. L’art. 11 d.P.R. 380/2001 consente il rilascio del permesso di costruire al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo; tale requisito rileva anche per la SCIA alternativa al permesso di costruire. La ricorrente non era proprietaria dell’immobile e il preliminare non le attribuiva il potere di presentare il titolo edilizio. Inoltre, il preliminare subordinava l’efficacia del negozio alla definizione delle pratiche di condono, ponendo il relativo onere esclusivamente a carico della promittente venditrice, e non risultava provato l’avveramento delle condizioni previste dal contratto, sicché non era dimostrata neppure la piena qualifica di promissaria acquirente. Il diritto obbligatorio della ricorrente non poteva prevalere sul diritto reale del proprietario, che aveva peraltro presentato una propria pratica edilizia sul medesimo manufatto. Accertata la correttezza sostanziale del diniego, il giudice ha ritenuto irrilevanti i dedotti vizi procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, in favore del Comune; le spese sono state compensate nei confronti dell’altra società costituita.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

    Il requisito della proprietà o di altro titolo idoneo a richiedere il titolo edilizio esclude la legittimazione del mero titolare di un diritto obbligatorio non assistito da una specifica attribuzione contrattuale del potere di presentare l’istanza; il principio è stato applicato anche alla SCIA alternativa al permesso di costruire.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi era tra gli atti impugnati, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Una volta accertata la correttezza sostanziale del diniego per carenza del requisito soggettivo, i vizi procedimentali dedotti non incidono sulla legittimità dell’atto.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda diretta all’acquisizione di documenti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando gli atti richiesti siano stati già esibiti o depositati in giudizio.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Le disposizioni sulla partecipazione procedimentale sono state invocate dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto irrilevanti i relativi vizi in ragione della correttezza sostanziale del diniego.

Massime di principio

  • Ai fini della presentazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire occorre essere proprietari dell’immobile o titolari di un diverso diritto reale o di altro titolo giuridico idoneo ad attribuire il potere di richiedere il titolo edilizio; la mera posizione di promissario acquirente, fondata su un diritto obbligatorio, non è sufficiente in assenza di una specifica attribuzione contrattuale.
  • Il preliminare di vendita non attribuisce di per sé al promissario acquirente la legittimazione a presentare un titolo edilizio quando dal suo contenuto risulti che la definizione delle pratiche edilizie o di condono è posta a carico esclusivo del promittente venditore.
  • Quando l’amministrazione abbia correttamente negato il titolo edilizio per carenza della proprietà o di altro titolo legittimante, gli eventuali vizi procedimentali non determinano l’annullamento dell’atto se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La domanda di esibizione documentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se i documenti richiesti sono stati già esibiti nel procedimento amministrativo o depositati dall’amministrazione nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoAccesso documentaleInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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