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Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 7.6.2024, n. 151.

Giustizia amministrativa202501501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 7 giugno 2024, n. 151, relativa all'attribuzione della carta del docente per quattro annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, n. 151 del 7 giugno 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, evidenziando anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle quattro annualità oggetto del giudicato. Per l'ulteriore eventuale inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, disponendo che provveda in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Su richiesta di parte, il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in 10 euro per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte, di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto decorso tale termine, rendendo azionabile l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'inadempimento dell'amministrazione può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza, quando il titolo non sia stato spontaneamente eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione e la mancata esecuzione del comando giudiziale giustificano l'ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro un termine ulteriore.
  • Su richiesta di parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola per ogni giorno di ritardo fino all'esecuzione del giudicato o, in difetto, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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