Cassazione Penale, Sentenza n. 14412/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lombardi impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore di fatto del "Gruppo Meridionale" (tra cui la Cooperativa Centro Meridionale s.c.a.r.l. e la Cooperativa Meridionale s.c.a.r.l.). Il ricorso articola sei motivi: 1) violazione del principio di correlazione per presunta confusione tra due società omonime indicate nell'imputazione; 2) mancata prova che egli fosse amministratore di fatto delle società fallite; 3) insufficiente prova delle condotte distrattive e della destinazione dei fondi; 4) vizi nella rilevazione della bancarotta documentale e nella valutazione del presunto dolo specifico; 5) violazione del divieto di ne bis in idem rispetto a pregresse condanne per appropriazione indebita; 6) errata esclusione dell'assorbimento del reato di appropriazione indebita nel reato di bancarotta ai sensi dell'art. 84 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche o manifestamente infondate tutte le censure: il principio di correlazione non è violato perché l'imputazione e il processo hanno chiarito l'oggetto delle contestazioni; la qualificazione di amministratore di fatto è adeguatamente motivata sulla base della gestione accentrata del gruppo (sede unica, cassa comune, detenere libretti e assegni); la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata indicazione della destinazione dei fondi raccolti e da elementi che dimostrano impieghi a favore dell'imputato; la bancarotta documentale è stata accertata sia per assenza/sottrazione di libri sia per tenuta irregolare/contabilità parallela, con motivazione sufficiente sul dolo specifico; l'eccezione di ne bis in idem è infondata in quanto non sussiste identità oggettiva e soggettiva piena tra i fatti già giudicati e quelli contestati per bancarotta; l'assorbimento ai sensi dell'art. 84 c.p. non è applicabile per le ragioni esplicitate dalla Corte. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La Corte ha inoltre rilevato questioni di prescrizione: alcuni reati relativi al fallimento della Cooperativa Centro Meridionale si sono estinti successivamente, mentre quelli relativi all'altro fallimento si sarebbero prescritti il 4 marzo 2024.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare
art. 216 comma 1 n. 2) legge fall.
La Corte ha ritenuto sussistere sia l'ipotesi di mancata consegna/ritrovamento dei libri sia la tenuta irregolare (contabilità parallela), ritenendo configurate entrambe le alternative previste dalla norma per la bancarotta documentale
art. 217, comma 2) legge fallimentare
art. 217 comma 2 legge fall.
Richiamata per distinguere fattispecie meno gravi; la Corte ha escluso la derubricazione ai sensi di tale disposizione perché sono emersi casi di sottrazione e casi di irregolare tenuta dei libri
art. 84 codice penale
Contestata l'assenza di assorbimento dell'eventuale reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta; la Corte ha ritenuto che le fattispecie non si assorbano automaticamente quando non sussistono coincidenze complete negli elementi di fatto
art. 646 codice penale
Norma sull'appropriazione indebita precedentemente contestata all'imputato; la Corte ha valutato il confine tra i fatti già giudicati per appropriazione e quelli oggetto della bancarotta, esclusa la coincidenza totale
art. 649 codice di procedura penale
Richiamato nel contesto della discussione sul ne bis in idem e sulla identità dell'oggetto materiale delle fattispecie: la Corte ha spiegato che la diversità dell'oggetto materiale può escludere la preclusione
art. 616 codice di procedura penale
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il principio di correlazione non è violato se, nel corso del procedimento, l'imputato ha effettivamente potuto difendersi rispetto all'oggetto concreto della contestazione anche quando l'imputazione originaria presenti formulazioni non ottimali.
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta sulla base di elementi di gestione accentrata e di direzione effettiva dell'attività societaria (sede/gestione comune, possesso di libretti/assegni, cassa centrale), non richiedendo necessariamente atti di rappresentanza esterna continuativi.
- La prova della bancarotta patrimoniale per distrazione può essere desunta dalla mancata indicazione plausibile della destinazione dei fondi da parte dell'amministratore: l'onere probatorio ricade sul gestore che deve spiegare l'impiego delle risorse acquisite a garanzia.
- Per la bancarotta documentale è sufficiente dimostrare l'assenza, la sottrazione o la tenuta irregolare dei libri e delle scritture; la presenza di una contabilità parallela o l'assenza/irregolarità dei documenti sequestrati può legittimare la ricostruzione giudiziale del dolo documentale.
- L'eccezione di ne bis in idem richiede un'analisi puntuale dell'identità oggettiva e soggettiva dei fatti e dell'oggetto materiale: la mera sovrapposizione parziale di vittime o beni non è sufficiente ad escludere un nuovo procedimento quando i fatti contestati hanno perimetri diversi.
- Le censure generiche e non riferite a specifici profili di illogicità, omissione o travisamento probatorio sono inammissibili in Cassazione e possono comportare il rigetto o la condanna alle spese; per evitare l'inammissibilità occorre motivare con specificità le doglianze.
- La prescrizione deve essere verificata computando i tempi di sospensione maturati nei gradi di merito; sentenze di legittimità possono rilevare automaticamente l'estinzione per prescrizione ove risultino decorse le termini dopo l'ultimo atto utile.
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