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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18519/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto: errata applicazione dell'art.275, comma 3, c.p.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione; che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su un pericolo di fuga non evocato in precedenza e non oggetto dell'appello (presunta violazione del principio devolutivo); assenza del pericolo di recidiva in ragione del tempo trascorso e della carenza di nuovi collegamenti col contesto criminale. Un secondo ricorso ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali (artt.310 e 597 c.p.p.) sostenendo che il giudice d'appello non poteva fondare la conferma della misura su esigenze cautelari diverse da quelle su cui si basava il provvedimento originario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente il rigetto della richiesta di sostituzione, desumendo il pericolo di recidiva dall'elevata pena inflitta (condanna per associazione finalizzata al narcotraffico ai sensi dell'art.74 DPR 309/1990) e dalla mancata produzione di elementi sopravvenuti tali da smentire la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. La Corte ha inoltre affermato che, nei procedimenti de libertate, il giudice adito in sede di impugnazione può confermare la misura cautelare anche sulla base di esigenze cautelari diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato e che la motivazione del giudice di prime cure non è vincolante; ha quindi respinto la censura relativa alla violazione del principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la copia del provvedimento è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp.att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art.310 cod.proc.pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame/appello contro i provvedimenti de libertate; richiamata per individuare la sede in cui è stato proposto l'appello e le relative doglianze.

  • art.275, comma 3, cod.proc.pen.

    Riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura cautelare più afflittiva per determinate ipotesi (valutata dalla Corte come applicabile alla fattispecie): la Corte ha ritenuto che l'elevata pena e l'assenza di elementi sopravvenuti non abbiano smentito tale presunzione.

  • art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti; il richiamo serve a qualificare la gravità del reato (associazione finalizzata al narcotraffico) e la rilevanza della pena inflitta nella valutazione della pericolosità.

  • art.274, lett.c) cod.proc.pen.

    Nel provvedimento originario era stata espressamente invocata solo l'esigenza cautelare di cui a questa lettera; la Corte osserva però che il giudice del riesame può valutare anche esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle prospettate dall'istante.

  • art.597, comma 3, cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha precisato che tale divieto non impedisce al giudice dell'impugnazione de libertate di motivare su esigenze cautelari diverse da quelle evocati nel provvedimento impugnato, perché la motivazione originaria non è vincolante.

  • art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen.

    Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme di diritto processuale); utilizzata dal difensore in uno dei ricorsi.

  • art.94, comma 1-ter e comma 1-bis, disp.att. cod.proc.pen.

    Norme sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte dispone la trasmissione della copia del provvedimento al direttore perché esegua gli adempimenti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel processo "de libertate" il giudice adito in sede di riesame o appello può confermare o conferire rilievo a esigenze cautelari diverse da quelle su cui si basava il provvedimento impugnato; la motivazione originaria non vincola il giudice dell'impugnazione.
  • Per reati di particolare gravità (es. associazione per narcotraffico ex art.74 DPR 309/1990) e quando è stata inflitta una pena elevata, sussiste una presunzione di adeguatezza della misura cautelare più afflittiva ai sensi dell'art.275, comma 3, c.p.p.; il mero decorso del tempo non è in sé sufficiente a superare tale presunzione.
  • La contestazione che il giudice abbia fatto riferimento a un rischio (es. pericolo di fuga) non evocato originariamente non è di per sé decisiva: l'appellante deve mostrare in concreto come tale valutazione sia infondata o estranea ai presupposti legittimanti la misura.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è necessario apportare elementi nuovi, concreti e specifici che contrastino le presunzioni di pericolosità e dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive; argomentazioni generiche o basate solo sul tempo trascorso hanno scarso peso.
  • Il principio devolutivo, nelle impugnazioni de libertate, si riferisce agli effetti della decisione e non limita il potere motivazionale del giudice dell'impugnazione: per questo il divieto di reformatio in peius non può essere invocato meccanicamente per impedire una diversa valutazione delle esigenze cautelari.
  • In fase di ricorso è strategico invocare correttamente le norme processuali pertinenti (es. art.310 c.p.p. per il riesame, art.606 c.p.p. per i motivi di cassazione) e confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione del giudice per dimostrare l'errore o l'insufficienza della valutazione cautelare.

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