Sentenza n. 4287/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 2928/2023 emessa in data 22/03/2023 dal Tribunale di Roma - Sezione lavoro, passata in giudicato, come da certificazione in atti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione lavoro n. 2928/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2928/2023 del Tribunale di Roma - Sezione lavoro, passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'INPS ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta esecuzione della sentenza; tale esecuzione è stata confermata dalla parte ricorrente. Il ricorso era stato notificato e depositato prima dell'adempimento dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la sentenza oggetto di ottemperanza è stata eseguita nel corso del giudizio. Ha tuttavia condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, rilevando che l'Amministrazione aveva provveduto all'esecuzione solo dopo la notifica e il deposito del ricorso. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, anziché una pronuncia di merito sull'ottemperanza.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, l'amministrazione può essere condannata alle spese se ha eseguito il giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
Come è indicizzato
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