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Sentenza

Sentenza n. 4287/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 2928/2023 emessa in data 22/03/2023 dal Tribunale di Roma - Sezione lavoro, passata in giudicato, come da certificazione in atti;

Giustizia amministrativa202509274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione lavoro n. 2928/2023, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (società privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2928/2023 del Tribunale di Roma - Sezione lavoro, passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'INPS ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta esecuzione della sentenza; tale esecuzione è stata confermata dalla parte ricorrente. Il ricorso era stato notificato e depositato prima dell'adempimento dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la sentenza oggetto di ottemperanza è stata eseguita nel corso del giudizio. Ha tuttavia condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, rilevando che l'Amministrazione aveva provveduto all'esecuzione solo dopo la notifica e il deposito del ricorso. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, anziché una pronuncia di merito sull'ottemperanza.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, l'amministrazione può essere condannata alle spese se ha eseguito il giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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