Cassazione Civile, Ordinanza n. 36690/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Due professionisti avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi maturati per attività svolta in favore di una società poi fallita. La società destinataria dell'ingiunzione aveva proposto opposizione sostenendo di non essere tenuta al pagamento. Il tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo non provata dai creditori l'assegnazione alla società beneficiaria di un patrimonio netto capiente e quindi non dimostrata la responsabilità solidale ex art. 2506-quater c.c. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con tre motivi; con il primo hanno dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, sostenendo che, trattandosi di un limite alla responsabilità della società beneficiaria in una scissione, incombeva su quest'ultima provare il valore effettivo del patrimonio netto assegnatole o rimastole, non sui creditori. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, qualificando il provvedimento impugnato come ordinanza resa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e quindi soggetta a ricorso per cassazione, non ad appello. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che, in tema di scissione, il limite della responsabilità solidale della società beneficiaria costituisce un fatto impeditivo, da provare dalla società stessa, e non dai creditori. L'ordinanza del tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2506-bis c.c.
richiamato per affermare che, in caso di scissione, la responsabilità per i debiti della società scissa si estende alle società partecipanti all'operazione
art. 2506-quater c.c.
interpretrato nel senso che ciascuna società risponde solidalmente dei debiti non soddisfatti della società scissa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto
art. 2697 c.c.
il limite quantitativo della responsabilità della beneficiaria integra un fatto impeditivo e deve essere provato dalla società che lo invoca
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
la Corte lo considera il regime processuale applicabile all'ordinanza resa in composizione collegiale; contro tale provvedimento il rimedio è il ricorso per cassazione, con esclusione dell'appello
art. 702 bis c.p.c.
richiamato per qualificare il rito seguito in primo grado e confermare la natura del provvedimento impugnato
Massime di principio
- In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale delle società partecipanti per i debiti della società scissa opera in via generale per l'intero debito non soddisfatto, ma resta limitata, per ciascuna beneficiaria, al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.
- Il valore del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria, quale limite quantitativo della responsabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa creditoria e deve essere provato dalla società che lo deduce a propria difesa.
- Quando il giudice qualifichi espressamente il provvedimento secondo un determinato rimedio processuale, l'individuazione dell'impugnazione va compiuta in base a tale qualificazione, salvo che risulti inequivocabilmente diversa la natura del provvedimento stesso.
- In presenza di una responsabilità solidale limitata, l'onere di allegare e provare la capienza del patrimonio assegnato non grava sul creditore, ma sul soggetto che intende opporre il limite di responsabilità.
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