Cassazione Penale, Sentenza n. 12198/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato parzialmente inammissibile e, per il resto, respinto il reclamo-istanza ex art. 35-ter Ord. pen. relativo a presunte violazioni delle condizioni di detenzione durante vari periodi (1998-2001, 24/12/2013-28/07/2022) in più istituti, con specifiche doglianze su assenza di acqua calda, infissi obsoleti, schermature alle finestre che limitavano luce e aria naturale, bagno "a vista", permanenza in cella 22 ore al giorno, divieto di cucinare e richiesta di riconoscimento di rimedi risarcitori e indennizzi; dedotta anche una presunta disparità di trattamento rispetto ad altro detenuto e l'assenza di motivazione sul tema dell'acqua calda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo viziato da generica reiterazione di doglianze non circostanziate nel tempo e nello spazio e privo del requisito di autosufficienza, nonché riconducente a questioni già esaminate senza vizi logici dai giudici di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo sulla mancata motivazione circa l'assenza di acqua calda, poiché il Tribunale ha legittimamente richiamato per relationem il provvedimento del Magistrato che aveva ritenuto non integrata la lesione dei diritti fondamentali in presenza della possibilità di accesso giornaliero alle docce comuni dotate di acqua calda. Conseguentemente, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Richiamato in connessione al reclamo: nel testo del provvedimento non emerge una interpretazione specifica oltre al riferimento generale alla procedura di reclamo/impugnazione; il vizio principale denunciato è la genericità delle doglianze mosse dal ricorrente in relazione agli istituti e ai periodi.
art. 35-ter Ord. pen.
Norma invocata come base per ottenere rimedi per le condizioni di detenzione; la Corte ha osservato che le doglianze devono essere specifiche e circostanziate per dar luogo a un esame valido e per l'eventuale riconoscimento di rimedi.
art. 41-bis Ord. pen.
Richiamato perché il detenuto era sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis; la sentenza valuta le condizioni materiali della detenzione nel contesto di tale regime ma non rileva violazioni tali da compromettere i diritti fondamentali.
art. 69 Ord. pen.
Citato fra le norme invocate dal ricorrente; dal testo non emerge un'interpretazione applicativa specifica della norma oltre al suo inserimento nell'elencazione delle disposizioni rilevanti.
art. 3 Cost.
Invocato in relazione al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha applicato il principio restrittivamente, ritenendo che le carenze materiali denunciate non raggiungessero il livello di lesione dei diritti fondamentali alla luce delle condizioni complessive (es. accesso giornaliero a docce con acqua calda).
art. 3 CEDU
Riferimento ai parametri europei contro trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, la sola mancanza di acqua calda in cella non costituisce automaticamente violazione dell'art. 3 CEDU se esistono alternative praticabili (docce comuni con acqua calda).
Massime di principio
- Le doglianze relative a condizioni detentive devono essere specifiche e circostanziate nel tempo e nello spazio: ricostruzioni generiche o la mera reiterazione di lamentele già esaminate rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
- Non è possibile introdurre in sede di impugnazione novità non prospettate con chiarezza nel grado di merito; le censure nuove e non precedentemente dedotte possono essere dichiarate inammissibili.
- Per valutare la sussistenza di una lesione dei diritti fondamentali (art. 3 Cost. e 3 CEDU) è necessario un giudizio complessivo e comparato: la mancanza di acqua calda in cella non è di per sé sufficiente se al detenuto è garantito un accesso quotidiano a docce con acqua calda.
- La motivazione per relationem (richiamare la motivazione del giudice di merito) è ammissibile e idonea se il provvedimento richiamato risulta esaustivo e congruo; l'assenza di rilievi puntuali sulla motivazione richiede che il ricorrente abbia criticato specificamente quei passaggi.
- La prova comparativa di disparità di trattamento richiede l'identificazione puntuale dell'altro soggetto, del periodo e delle condizioni concrete per poter essere apprezzata; riferimenti vaghi ad altri provvedimenti o a "altro detenuto" sono insufficienti.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare la condanna alle spese e, in assenza di esonero, al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende.
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