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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34873/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di biancheria da letto. La società acquirente propose opposizione deducendo che la merce consegnata non corrispondeva a quanto pattuito: secondo la sua prospettazione, si trattava di biancheria da fornire in completi coordinati, in tinta, destinata alla rivendita, mentre sarebbero stati consegnati pezzi di colore diverso, non coordinabili, oltre che in modo frazionato e con ritardi; in riconvenzionale chiese l’accertamento dell’inadempimento della venditrice e il risarcimento dei danni. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo inadempiente la venditrice per aver fornito tessili non coordinabili e quindi invendibili, ma rigettò la domanda risarcitoria per difetto di prova. La Corte d’appello, invece, accolse l’impugnazione della venditrice e rigettò l’opposizione, ritenendo che l’ordine riguardasse non un set completo da letto, ma merce coordinabile a piacere secondo il gusto dell’acquirente, consegnata in quattro distinte forniture, senza termine essenziale di consegna e senza vizi, difformità quantitative o contestazioni sul prezzo. Con il ricorso per cassazione la società acquirente dedusse quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1181 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l’inadempimento nonostante l’asserita esecuzione parziale, il frazionamento delle consegne, il ritardo e la consegna di merce di diverso colore; (2) violazione degli stessi articoli per avere ritenuto che non fosse stata pattuita la consegna di completi da letto, ma di singoli pezzi coordinabili, senza considerare la destinazione della merce alla rivendita in set; (3) omesso esame di un fax che, secondo la ricorrente, avrebbe riconosciuto la coordinabilità dei pezzi, e omesso esame di testimonianze; (4) contrasto irriducibile tra affermazioni della sentenza d’appello, che da un lato avrebbe parlato di esatto adempimento e dall’altro di consegne per un valore inferiore all’intera fornitura, così rivelando un adempimento solo parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito; in particolare, ha osservato che la censura per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto presuppone la deduzione della violazione delle regole di interpretazione negoziale, che nel caso non era stata efficacemente prospettata. Ha poi ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il fax richiamato non era decisivo e perché il contenuto delle testimonianze non era stato trascritto in modo idoneo a consentire il controllo di decisività. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., precisando che il vizio è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa. Il quarto motivo è stato reputato infondato, poiché le frasi della sentenza d’appello andavano lette nel loro complesso: il minor valore della merce consegnata rispetto all’intera fornitura dipendeva dall’interruzione dei rapporti dopo il mancato pagamento delle fatture da parte dell’acquirente, non da un riconoscimento di adempimento parziale della venditrice. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’adempimento solo parziale e l’illegittimità del rifiuto di pagamento; la Corte osserva che la censura, così formulata, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e l’interpretazione del contratto operati dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per sostenere la violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte afferma che la censura sarebbe ammissibile solo se accompagnata dalla deduzione della violazione delle regole di interpretazione del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato qualificato come inammissibile perché volto a contestare la ricostruzione dei fatti e non l’erronea ricognizione della fattispecie astratta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il dedotto omesso esame di un fax, delle deposizioni testimoniali e per il preteso contrasto motivazionale; la Corte ne esclude la decisività o la corretta deduzione nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è invece censurabile come mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la misura di riferimento per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione degli artt. 1375 c.c. e, più in generale, dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto è inammissibile se, in realtà, mira a contestare l’interpretazione dell’accordo e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, senza dedurre specificamente la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali.
  • Il vizio di violazione di legge ricorre quando il giudice attribuisce alla norma una portata astratta errata; se invece la censura investe l’accertamento della fattispecie concreta sulla base delle prove, il rimedio è quello del vizio motivazionale, nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Per contestare in cassazione l’omesso esame di prove testimoniali è necessario trascriverne integralmente il contenuto e indicare con precisione i punti decisivi, altrimenti la censura si risolve in una richiesta inammissibile di riesame del merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio difforme da quello stabilito dalla legge o affermi di valutarla con prudente apprezzamento nonostante la prova sia legale; non basta lamentare una cattiva valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il contrasto motivazionale deve essere valutato sulla motivazione complessiva della sentenza e non sulla base di singole frasi estrapolate dal contesto: non vi è contraddizione rilevante se le affermazioni sono coerenti con l’intera ricostruzione dei fatti.
  • Quando il giudice di merito accerta che la merce è stata consegnata secondo l’ordine pattuito e che il mancato pagamento dipende dall’inadempimento dell’acquirente, il rifiuto del pagamento del prezzo non può essere giustificato da una dedotta esecuzione solo parziale del venditore se tale deduzione non è sorretta da una corretta critica in fatto o in diritto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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