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Ordinanza

Ordinanza n. 206/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso pubblico del 29 aprile 2026, adottato dall’Area Tecnica del Comune di Rivisondoli per la concessione dei pascoli demaniali comunali, recante ad oggetto “AVVISO EMANATO IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 8, DELLA L. 168/2017 E DELL’ART. 16, COMMI 3BIS E 3TER DELLA LEGGE REGIONALE ABRUZZO 25/1988 COME NOVELLATO DALL’ART. 9, COMMA 1, LETT. B), L.R. 6 APRILE 2020, N. 9 e s.m.i.”; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marco Izzi il 7 luglio 2026: - della determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Rivisondoli n. 57 del 12 maggio 2026, reg. gen. n. 123, recante ad oggetto “DEMANIO CIVICO AD USO PASCOLIVO. AVVISO EMANATO IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 8, DELLA L. 168/2017 E DELL’ART. 16, COMMI 3BIS E 3TER DELLA LEGGE REGIONALE ABRUZZO 25/1988 COME NOVELLATO DALL’ART. 9, COMMA 1, LETT. B), L.R. 6 APRILE 2020, N. 9. ESITO AVVISO PUBBLICO”, pubblicata nell’Albo Pretorio comunale dal 16 giugno 2026 all’1 luglio 2026, nella parte in cui approva l’esito dell’avviso pubblico del 29 aprile 2026 ed assegna le concessioni pascolive 2026, per il Lotto 1 - Cives 1 all’azienda agricola Ferrara Piergiorgio, per il Lotto 2 - Cives 2 all’azienda agricola Buccicone Domenico e per il Lotto 3 alle aziende agricole Guido Christian (parte 1) e Guido Fabiola (parte 2) nonché applica l’articolo 3, comma 8, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e l’articolo 16, comma 3-bis, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, introdotto dalla legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi gli eventuali contratti sottoscritti in ragione della predetta determinazione.

Giustizia amministrativa202600249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso pubblico per la concessione dei pascoli demaniali comunali e successiva determinazione di approvazione degli esiti e assegnazione delle concessioni pascolive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’avviso pubblico del Comune di Rivisondoli per la concessione dei pascoli demaniali comunali e, con motivi aggiunti, la determinazione che ne ha approvato gli esiti, assegnando i diversi lotti ad aziende agricole controinteressate. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti; emerge soltanto la contestazione dell’avviso, della determinazione di assegnazione e degli eventuali contratti conseguenziali, nonché il richiamo alla disciplina statale e regionale in materia di demanio civico ad uso pascolivo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse del Comune e dei controinteressati alla prosecuzione dell’attività pascoliva in corso, anche per evitare sofferenze agli animali da allevamento derivanti dal loro spostamento. Ha inoltre osservato che il ricorrente, non avendo partecipato alla procedura di affidamento in concessione dei terreni, non avrebbe comunque potuto ottenere l’immediata assegnazione dei pascoli anche in caso di sospensione degli atti. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune, non costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la tutela è stata negata per l’assenza del periculum in mora.

  • art. 3, comma 8, l. 168/2017

    Richiamato nell’avviso pubblico e nella determinazione comunale quale disciplina applicabile alla concessione dei pascoli demaniali comunali.

  • art. 16, commi 3-bis e 3-ter, l.r. Abruzzo 25/1988

    Richiamato, come modificato dalla normativa regionale successiva, quale base normativa dell’avviso e dell’assegnazione delle concessioni pascolive.

  • art. 9, comma 1, lett. b), l.r. Abruzzo 9/2020

    Ha novellato la disciplina regionale richiamata dall’avviso e dalla determinazione comunale.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non sia ravvisabile un pregiudizio grave e attuale derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, tale da integrare il periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse pubblico e dei controinteressati alla prosecuzione di un’attività pascoliva già in corso, anche in considerazione della necessità di preservare il benessere degli animali da allevamento evitando spostamenti pregiudizievoli.
  • La sospensione dell’assegnazione di beni demaniali non può tradursi nell’immediata attribuzione del bene al ricorrente se questi non ha partecipato alla procedura di affidamento; tale circostanza incide sulla concreta utilità della misura cautelare e sulla valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieUsi civici e demani collettiviTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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