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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12374/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cesarano impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della violazione del ne bis in idem e la conseguente riduzione della pena complessiva. Il ricorso sosteneva che parti della stessa frazione temporale (in particolare l'anno 1994 e il periodo 1998-2003) erano state valutate e sanzionate in più pronunce per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis), con conseguente doppia punizione per fatti e periodi sovrapposti; inoltre si contestava la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto sussistente una partecipazione a strutture associative distinte (Clan Licciardi e Alleanza di Secondigliano) senza prova sufficiente della autonoma adesione a una diversa consorteria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che vi è stata una sovrapposizione temporale non adeguatamente valutata per l'anno 1994, e che l'ordinanza impugnata non ha fornito argomentazioni sufficienti a dimostrare l'effettiva, distinta adesione dell'imputato ad associazioni diverse. Ne è derivata la conclusione che va evitato un cumulo sanzionatorio non conforme all'art. 649 c.p.p.: la sentenza è stata annullata in parte e rinviata al giudice a quo per rideterminare la pena e/o adottare le misure idonee ad eliminare la duplicazione punitiva (esecuzione del giudicato meno afflittivo e revoca parziale del più grave o detrazione matematica della pena ecc.), conformemente al principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Imposto al giudice dell'esecuzione di evitare un cumulo sanzionatorio derivante da valutazioni duplicate del medesimo periodo/fatto: occorre rimediare alla violazione del ne bis in idem revocando o modificando la determinazione della pena in modo da eliminare l'effetto punitivo duplicato.

  • art. 669 c.p.p.

    Richiamato come norma collegata al binomio identità del fatto/identità delle circostanze di tempo che è necessario accertare per una pronuncia sulla incompatibilità tra due giudicati; la Corte territoriale aveva ritenuto assente l'identità del fatto per mancanza di sovrapposizione temporale, valutazione che la Cassazione ha ritenuto insufficiente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferito come titolo di reato oggetto delle più sentenze; la valutazione della distinzione tra partecipazione a diverse associazioni mafiose richiede prova che l'adesione sia effettivamente autonoma e non mera operatività svolta per conto della famiglia di appartenenza.

  • art. 74 D.P.R. 309/90

    Richiamato in quanto uno dei reati (tra cui lo spaccio) era stato collegato in continuazione con l'associazione mafiosa in una delle pronunce pregresse; serve per collocare il quadro fattuale ed evidenziare la complessità delle plurime condanne.

  • Giurisprudenza: Sez. I, n. 20015 del 15.02.2016 (ric. De Stefano)

    Principio interpretativo applicato: quando fatti associativi sono stati giudicati più volte per la stessa frazione temporale, il giudice dell'esecuzione deve disporre l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare, in tutto o in parte, il più grave; se il giudicato più grave riguarda anche fatti diversi, va operata una detrazione matematica della pena per eliminare l'effetto duplicativo.

Massime di principio

  • Per valutare un presunto ne bis in idem tra più condanne per fatti associativi occorre accertare con precisione l'identità della frazione temporale e la coincidenza storico-naturalistica delle condotte: la mera vicinanza temporale non esclude automaticamente la sovrapposizione.
  • Se risulta che una stessa frazione temporale è stata giudicata più volte per lo stesso delitto, il giudice dell'esecuzione deve eseguire il giudicato meno afflittivo e, se necessario, revocare o ridurre parzialmente il giudicato più grave o detrarre la quota di pena duplicativa (applicazione pratica dell'art. 649 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata).
  • La qualificazione di partecipazione a distinti sodalizi mafiosi richiede prova che l'adesione sia autonoma e non mera esecuzione di direttive della famiglia di appartenenza; in assenza di tale prova, non può reggersi una duplicazione punitiva fondata sulla esistenza di associazioni diverse.
  • In sede di esecuzione il punto focale è la tutela contro il doppio processo/punizione: il giudice deve compiere un controllo rigoroso dei periodi temporali e delle circostanze applicative per evitare cumuli ingiustificati.
  • Onere della parte resistente/procuratoria: dimostrare la distinta rilevanza penale delle condotte e delle affiliazioni per giustificare pluralità di condanne senza incorrere nel ne bis in idem.

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