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Ordinanza

Ordinanza n. 3832/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di diniego di iscrizione alla “White List” di cui al prot. n. -OMISSIS- del 7 agosto 2024 della Prefettura di -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso o collegato.

Giustizia amministrativa202402495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione alla White List del 7 agosto 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il diniego della Prefettura relativo all'iscrizione nella White List, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio, prima della trattazione nel merito, il Ministero dell'Interno ha documentato l'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente mediante sentenza del Tribunale ordinario. All'udienza pubblica il Collegio ha prospettato alle parti una possibile causa di interruzione del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego prefettizio né definire la domanda cautelare o quella di annullamento. Ha ritenuto applicabile al processo amministrativo l'art. 143, comma 3, del Codice della crisi d'impresa, in forza del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina processualcivilistica. L'apertura della liquidazione giudiziale determina infatti l'interruzione del processo e il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione. La regola è stata ritenuta applicabile anche alla controversia sulla White List, poiché il diniego incide sui rapporti patrimoniali futuri tra impresa e pubbliche amministrazioni, rapporti potenzialmente rilevanti per la liquidazione e il soddisfacimento della massa dei creditori. Il Collegio ha inoltre valorizzato gli effetti patrimoniali derivanti dagli artt. 94, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 e la possibilità che il giudice delegato autorizzi successivamente l'esercizio dell'impresa, anche per specifici rami, ai sensi dell'art. 211, comma 3, del Codice della crisi. Disposto anche l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il Codice del processo amministrativo non disciplina autonomamente i casi di interruzione e rinvia alla disciplina processualcivilistica.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019

    L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice

    L'apertura della liquidazione giudiziale costituisce causa di interruzione del processo; nel processo amministrativo la relativa disciplina opera attraverso il rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni

    Le informazioni antimafia possono incidere sui rapporti patrimoniali tra impresa e pubbliche amministrazioni, rilevanti anche in relazione alla liquidazione giudiziale.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

    qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite

    Gli effetti patrimoniali delle vicende antimafia possono riguardare anche rapporti contrattuali già instaurati, incidendo sulle attività patrimoniali dell'impresa nel territorio di riferimento.

  • art. 211, comma 3, d.lgs. 14/2019

    su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata

    La mancata autorizzazione dell'esercizio dell'impresa nella sentenza di apertura della liquidazione non esclude una successiva autorizzazione, sicché possono permanere rapporti patrimoniali futuri rilevanti per il giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l'apertura della liquidazione giudiziale della parte privata determina l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Codice della crisi d'impresa, applicabile tramite il rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina processualcivilistica.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto per apertura della liquidazione giudiziale decorre dalla dichiarazione dell'interruzione resa dal giudice, non dal solo momento di apertura della procedura concorsuale.
  • La causa di interruzione per liquidazione giudiziale può operare anche in controversie amministrative relative a provvedimenti antimafia o all'iscrizione nella White List quando la controversia è idonea a incidere su rapporti patrimoniali presenti o futuri tra l'impresa e le pubbliche amministrazioni, rilevanti per la massa dei creditori.
  • La possibilità di una successiva autorizzazione giudiziale all'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, mantiene attuale la rilevanza dei rapporti patrimoniali dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale ai fini dell'interruzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieWhite list e iscrizioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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