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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12677/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Il medico aveva agito per ottenere il pagamento della remunerazione/risarcimento spettante ai medici specializzandi in base alla direttiva CEE 82/76, per avere frequentato un corso quadriennale di specializzazione iniziato con iscrizione il 21 dicembre 1981 e svolto negli anni accademici 1981-1985. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, accogliendo l'appello principale dell'amministrazione, aveva rigettato la pretesa ritenendo che il corso fosse iniziato prima del 29 gennaio 1982 e quindi fuori dall'ambito temporale di spettanza. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto, come primo motivo, violazione e falsa applicazione della direttiva 82/76/CEE e delle direttive successive, degli artt. 3 Cost. e 21 CDFUE e dell'art. 12 disp. prel. c.c., censurando la negazione del diritto al risarcimento ai medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 ma proseguito oltre il 1 gennaio 1983. Con il secondo motivo ha contestato il rigetto dell'appello incidentale concernente l'importo liquidato, assumendo un errore di calcolo degli anni di corso e la mancata considerazione di anticipazioni e della corretta intestazione e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il diritto alla remunerazione adeguata/risarcimento spetti anche ai medici che abbiano iniziato la specializzazione prima del 1982, purché la formazione sia proseguita oltre il 1 gennaio 1983, nei limiti e alle condizioni indicate dalla giurisprudenza unionale e di legittimità. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come direttiva di coordinamento della formazione medica specialistica, rilevante per individuare i corsi e le specializzazioni comuni agli Stati membri.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Considerata, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, nella parte in cui prevede una remunerazione adeguata per la formazione specialistica a tempo pieno o ridotto.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La Corte la interpreta nel senso che l'obbligo di remunerazione adeguata si applica anche ai corsi iniziati prima della sua entrata in vigore, ma proseguiti oltre il termine di recepimento, a decorrere dal 1 gennaio 1983.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Citata come intervento successivo che ha confermato i contenuti della disciplina precedente.

  • Direttiva 2005/36/CEE

    Citata come fonte successiva che ha confermato i contenuti della disciplina in materia di formazione medica specialistica.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento nella negazione del diritto ai medici "a cavallo".

  • art. 21 CDFUE

    Invocato dal ricorrente insieme agli altri parametri per contestare la diversa disciplina applicata ai medici specializzandi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle norme sopravvenute e della loro applicabilità temporale.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, relativo sia a violazioni di legge sia a vizi processuali nella decisione sull'appello incidentale.

  • art. 11, L. 370/1999

    Richiamato come base normativa dell'importo annuale dovuto ai medici specializzandi per il periodo considerato.

  • art. 16 della Direttiva 82/76/CEE

    Individuato come termine di recepimento fissato al 31 dicembre 1982, decisivo per delimitare la decorrenza del diritto al risarcimento.

  • art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea

    Richiamato nel rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire il rapporto tra diritto unionale e diritto interno.

  • art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 75/363/CEE

    Interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che la formazione specialistica iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il 1 gennaio 1983 deve essere remunerata adeguatamente dal 1 gennaio 1983.

  • art. 3, parr. 1 e 2, Direttiva 75/363/CEE

    Concorre a fondare l'obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica nei casi considerati.

  • artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE

    Richiamati quali disposizioni che elencano le specializzazioni comuni agli Stati membri, condizione richiesta per la spettanza del diritto.

Massime di principio

  • Il diritto alla remunerazione adeguata per la formazione medica specialistica, derivante dal recepimento delle direttive comunitarie, spetta anche ai medici che abbiano iniziato il corso prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, purché la formazione sia proseguita oltre il 1 gennaio 1983 e ricorrano gli ulteriori requisiti oggettivi previsti dalla normativa unionale.
  • Ai fini del risarcimento per tardivo recepimento di una direttiva, la decorrenza del danno va commisurata alla frazione temporale in cui l'inadempimento dello Stato è attuale, cioè dal momento in cui è scaduto il termine di trasposizione della direttiva, non all'intero periodo di corso svolto prima di tale scadenza.
  • Quando la decisione di merito esclude il diritto in base a una lettura erronea dell'ambito temporale della direttiva, la cassazione della sentenza travolge anche le statuizioni dipendenti, incluse quelle sull'appello incidentale se fondate sulla medesima ratio.
  • Nel giudizio relativo ai medici specializzandi "a cavallo", la qualificazione del diritto dipende dalla combinazione tra data di inizio del corso, permanenza della formazione oltre il 1 gennaio 1983 e appartenenza della specializzazione a quelle comuni indicate dalla disciplina unionale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiResponsabilità civileProcesso civileInternazionale privato
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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