Sentenza n. 1581/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando l’amministrazione ad accreditare complessivamente 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 settembre 2024, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e risultava passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Pistoia. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la notificazione della sentenza munita dell’attestazione di conformità, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato del titolo. Nel merito ha accolto la domanda e ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove non vi avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. L’esecuzione riguarda il riconoscimento del beneficio e l’accredito delle somme dovute, con esclusione della condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza del giudice ordinario, perché estranea all’oggetto dell’ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico della Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Il giudicato da eseguire aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data in cui sorgeva il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al contenuto vincolante del giudicato, potendo assegnare un termine per l’adempimento e fissare le modalità esecutive.
- L’oggetto dell’ottemperanza è delimitato dal contenuto sostanziale del giudicato: la condanna alle spese del giudizio definito dal giudice ordinario, se estranea alla specifica domanda di ottemperanza, non rientra nell’ordine di esecuzione pronunciato dal giudice amministrativo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in luogo dell’amministrazione entro un ulteriore termine.
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