Sentenza n. 502/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 20 febbraio 2025, emessa dal Sindaco del Comune di Carasco, notificata e pubblicata in data 7 marzo 2025, avente ad oggetto «erosione spondale del torrente lavagna in prossimità della fossa imhoff di loc. Comorga. Procedure di salvaguardia ambientale a carico dell'ente gestore del servizio idrico integrato», nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o documento allegato, presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, anche non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco relativa all'erosione spondale del torrente Lavagna e alle procedure di salvaguardia ambientale a carico del gestore del servizio idrico integrato
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente deducendo il difetto di legittimazione passiva e l'assenza dei presupposti di legge per la sua adozione. In particolare, ha sostenuto di non poter essere destinataria dell'ordine di messa in sicurezza poiché non aveva la disponibilità dell'impianto interessato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, poiché il Comune ha revocato in autotutela l'ordinanza impugnata durante il giudizio. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha comunque ritenuto fondata la posizione della ricorrente, osservando che essa non poteva essere legittimamente destinataria dell'ordinanza in quanto non aveva la disponibilità dell'impianto da mettere in sicurezza. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio; le spese sono state compensate nei confronti degli altri soggetti evocati e non costituiti, ferme restando quelle liquidate in sede cautelare.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l'oggetto attuale della controversia.
- Ai fini della soccombenza virtuale, un'ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza non può essere legittimamente indirizzata a un soggetto che non abbia la disponibilità dell'impianto o del bene cui si riferisce l'obbligo.
- La revoca dell'atto impugnato non impedisce al giudice di valutare virtualmente la fondatezza delle censure per regolare le spese di lite.
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