Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 20 febbraio 2025, emessa dal Sindaco del Comune di Carasco, notificata e pubblicata in data 7 marzo 2025, avente ad oggetto «erosione spondale del torrente lavagna in prossimità della fossa imhoff di loc. Comorga. Procedure di salvaguardia ambientale a carico dell'ente gestore del servizio idrico integrato», nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o documento allegato, presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, anche non conosciuto

Giustizia amministrativa202500564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco relativa all'erosione spondale del torrente Lavagna e alle procedure di salvaguardia ambientale a carico del gestore del servizio idrico integrato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (gestore del servizio idrico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente deducendo il difetto di legittimazione passiva e l'assenza dei presupposti di legge per la sua adozione. In particolare, ha sostenuto di non poter essere destinataria dell'ordine di messa in sicurezza poiché non aveva la disponibilità dell'impianto interessato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, poiché il Comune ha revocato in autotutela l'ordinanza impugnata durante il giudizio. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha comunque ritenuto fondata la posizione della ricorrente, osservando che essa non poteva essere legittimamente destinataria dell'ordinanza in quanto non aveva la disponibilità dell'impianto da mettere in sicurezza. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio; le spese sono state compensate nei confronti degli altri soggetti evocati e non costituiti, ferme restando quelle liquidate in sede cautelare.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell'atto impugnato durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l'oggetto attuale della controversia.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, un'ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza non può essere legittimamente indirizzata a un soggetto che non abbia la disponibilità dell'impianto o del bene cui si riferisce l'obbligo.
  • La revoca dell'atto impugnato non impedisce al giudice di valutare virtualmente la fondatezza delle censure per regolare le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.