Sentenza del 09/07/2019 n. 18371 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.R. contestava la tassazione di Euro 1.500.000,00 ricevuti dal datore di lavoro nell'ambito di una conciliazione per la cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che la somma avesse natura esclusivamente risarcitoria, in particolare per danni psicofisici, e non costituisse reddito imponibile. Chiedeva quindi il rimborso delle ritenute d'acconto, pari a Euro 599.000,00. La Corte ha rilevato che il verbale di conciliazione qualificava la somma come corrispettivo transattivo per la rinuncia a pretese nei confronti del datore di lavoro, senza riferimenti specifici a danni fisici o psicofisici. I giudici di merito avevano pertanto ritenuto che l'importo risarcisse la perdita di redditi e fosse imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la decisione della Commissione Tributaria Regionale e la legittimità della tassazione. Ha ritenuto che i motivi di ricorso mirassero a ottenere una nuova valutazione delle prove e della natura della transazione, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito sia adeguata e logicamente motivata. P.R. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 13.300,00 oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (TUIR)
Le indennità conseguite... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli... perduti
Le somme risarcitorie sono imponibili quando reintegrano un danno consistente nella perdita di redditi. Non sono invece imponibili, nei limiti accertati, le somme destinate a risarcire danni diversi, come il danno fisico, purché tale specifica funzione risarcitoria risulti concretamente dimostrata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
È stato richiamato dal ricorrente in relazione al regime fiscale delle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma la Corte ha ritenuto decisiva la qualificazione sostanziale della somma come risarcimento della perdita di reddito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere la non riconducibilità delle somme al reddito di lavoro; la Corte ha tuttavia valorizzato la funzione concreta dell'indennità, ritenendola sostitutiva di redditi perduti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo in Cassazione sull'omesso esame non consente di rivalutare il contenuto delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, quando essa sia adeguatamente motivata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Per stabilire se un'indennità risarcitoria sia tassabile non è sufficiente la qualificazione formale utilizzata dalle parti: occorre individuare la funzione concreta della somma.
- Le somme che compensano la perdita di redditi sono generalmente imponibili come redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, salvo le specifiche esclusioni previste dalla legge.
- Le somme destinate a risarcire danni fisici o altri danni non reddituali possono essere non imponibili, ma la loro specifica imputazione deve risultare chiaramente dal contratto, dalla transazione o da altri elementi probatori coerenti.
- Una clausola transattiva generica, priva di riferimenti a danni fisici o non patrimoniali, può essere interpretata come riferita alla perdita di reddito o alla definizione di pretese lavoristiche, con conseguente imponibilità.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o della natura sostanziale di una transazione se i giudici di merito hanno esaminato la questione e motivato in modo logico e sufficiente.
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