Sentenza del 25/11/2019 n. 1670 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2016, sostenendo che due impianti pubblicitari, relativi a "Villa la P." e "Camping A.", erano stati rimossi dal 2013 e che i restanti cinque impianti, essendo privi di messaggi pubblicitari, non potevano essere assoggettati all'imposta. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo necessaria l'effettiva utilizzazione degli impianti. ICA S.r.l. ha appellato la decisione, deducendo l'errata interpretazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. 507/1993.
La decisione
La Commissione ha dichiarato cessata la materia del contendere per i due impianti non più oggetto di contestazione. Quanto ai cinque impianti rimasti vuoti, ha accolto l'appello di ICA S.r.l., riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. Il tributo è stato ritenuto dovuto per la mera disponibilità di impianti astrattamente destinati all'uso pubblicitario, anche in assenza di messaggi effettivamente esposti. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare a ICA S.r.l. le spese di entrambi i gradi di giudizio, pari a 300 euro oltre accessori per ciascun grado.
Norme richiamate
Artt. 5 e seguenti del d.lgs. 507/1993
"il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario ... bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario"
Il presupposto dell'imposta è individuato nella disponibilità di un mezzo pubblicitario astrattamente utilizzabile, non nella concreta esposizione o diffusione di un messaggio pubblicitario.
Art. 7 del d.lgs. 507/1993
È richiamato dall'appellante insieme all'art. 5, ma la decisione si concentra sul principio secondo cui l'imponibilità deriva dalla disponibilità del mezzo pubblicitario.
Art. 12 del d.lgs. 507/1993
La giurisprudenza citata ha ritenuto che anche le modifiche normative non abbiano superato il principio dell'imponibilità della mera disponibilità del mezzo.
Art. 3 della Costituzione
La Corte ha richiamato l'assenza di una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza derivante dall'imposizione sui mezzi pubblicitari disponibili.
Art. 41 della Costituzione
L'imposizione è stata ritenuta compatibile con la libertà di iniziativa economica, poiché incentiva l'utilizzo ordinato dei mezzi pubblicitari e contrasta l'accaparramento o la proliferazione degli impianti.
Cass. civ., ordinanza n. 12783/2018
Conferma che l'oggetto del tributo è il mezzo pubblicitario disponibile, non quello concretamente utilizzato.
Cass. civ., sentenze nn. 6446/2004, 109/2005, 13476/2012, 5973/2016 e 11673/2017
Sono richiamate quali precedenti conformi al principio della tassabilità della mera disponibilità del mezzo pubblicitario.
Massime di principio
- Per l'imposta comunale sulla pubblicità, la disponibilità di un impianto strutturalmente idoneo a esporre messaggi può essere sufficiente a integrare il presupposto impositivo, anche se l'impianto è temporaneamente privo di contenuti pubblicitari.
- La mera assenza di manifesti o messaggi sull'impianto non esclude automaticamente il tributo; occorre dimostrare, se rilevante, che l'impianto sia stato rimosso, non sia più disponibile o non sia concretamente idoneo all'uso pubblicitario.
- La rimozione effettiva degli impianti può determinare la cessazione della materia del contendere o escludere l'imposizione per il periodo successivo alla rimozione, ma deve essere adeguatamente documentata.
- La giurisprudenza richiamata privilegia una finalità di regolazione dell'uso degli spazi pubblicitari e di tutela della concorrenza e del paesaggio, evitando che il tributo dipenda dalla scelta del titolare di lasciare inutilizzato un impianto disponibile.
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