Cassazione Civile, Ordinanza n. 34930/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore telefonico)
La controversia
La controversia nasce dall’interruzione del servizio di telefonia mobile in diversi Comuni della Valle Caudina dal 3 al 17 febbraio 2012, che aveva impedito agli utenti di fare e ricevere chiamate e di usare i servizi dati. Il Giudice di Pace aveva accolto le domande di risarcimento, liquidando per ciascun utente una somma a titolo di indennizzo e ulteriore ristoro dei disagi. In appello, la società di telecomunicazioni aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto delle domande, sul presupposto che il disservizio fosse dipeso da un evento meteorologico eccezionale, non imputabile alla società ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., e che comunque non fosse stata provata l’esistenza di un danno risarcibile. Gli utenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. per avere ritenuto la forza maggiore e l’assenza di colpa del gestore; omesso esame di fatti decisivi sulla mancata diligenza della società e sulla concreta estensione del guasto; nullità della sentenza per errori nell’indicazione della parte; motivazione apparente; violazione delle norme sul danno e sulle presunzioni per avere escluso la prova del pregiudizio; violazione delle regole sulle clausole generali di contratto e sull’onere di specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie. I ricorrenti hanno inoltre insistito sulla configurabilità di un indennizzo dovuto in base alla disciplina di settore e sulle conseguenze non patrimoniali del disservizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all’erronea indicazione della parte, perché l’errore era meramente materiale e non generava incertezza sul soggetto destinatario della decisione. Ha poi dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., osservando che i ricorrenti non avevano riprodotto in modo adeguato le domande e le contestazioni necessarie per valutare la doglianza sulla prova del danno e sull’indennizzo. Ha chiarito che gli indennizzi previsti dalla disciplina di settore o dalla carta dei servizi non equivalgono, di per sé, a prova del danno e non sostituiscono l’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio risarcibile. Poiché tale motivo, da solo, era sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
il debitore è liberato se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile
art. 1256 c.c.
l’obbligazione si estingue o il debitore non risponde quando la prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti, così da consentire il controllo della censura senza ricorso ad atti esterni
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto non vi era motivazione apparente
art. 156 c.p.c.
la nullità processuale richiede un concreto pregiudizio o incertezza sull’oggetto/soggetto della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge in relazione agli artt. 1218, 1256, 1226, 2059 e 1341 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per vizi di motivazione e per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura non è risultata specifica e autosufficiente
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa richiede che sia provata l’esistenza del danno, non potendo supplire all’assenza di prova dell’an
art. 2059 c.c.
richiamato dai ricorrenti per il danno non patrimoniale, ma la Corte ha rilevato l’assenza di allegazione e prova specifica del pregiudizio
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici possono essere usate solo se i fatti noti consentono una inferenza seria e specifica del danno; non bastano da sole generiche deduzioni sul disservizio
art. 1341 c.c.
richiamato per le clausole vessatorie e la necessità di specifica sottoscrizione, ma la censura è rimasta assorbita
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il debitore può andare esente da responsabilità solo se dimostra che l’inadempimento è stato determinato da causa non imputabile, anche in presenza di eventi atmosferici eccezionali; la valutazione richiede una verifica concreta del nesso tra evento e impossibilità della prestazione.
- L’errore materiale nell’indicazione della parte in sentenza non comporta nullità quando, dal complesso del provvedimento e dagli atti di causa, sia comunque certo il soggetto cui la decisione si riferisce.
- In cassazione il motivo deve essere autosufficiente: la censura è inammissibile se non riproduce in modo chiaro gli atti, le domande e i passaggi processuali necessari alla comprensione e al controllo della doglianza.
- L’indennizzo previsto dalla disciplina di settore o dalla carta dei servizi non sostituisce la prova del danno risarcibile: la sola dimostrazione del disservizio non basta a fondare automaticamente il diritto al ristoro.
- La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell’esistenza del danno; essa serve a determinare il quantum quando il pregiudizio sia provato ma non sia possibile quantificarlo esattamente.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e una di esse resiste al ricorso, l’impugnazione va respinta integralmente perché la caduta di una sola ragione non consente la cassazione della sentenza.
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