Cassazione Civile, Ordinanza n. 20126/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva impugnato una delibera assembleare che approvava lavori straordinari su parti comuni dell'edificio e il relativo prospetto contabile. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione delle regole sul conflitto di interessi e sulle maggioranze assembleari, sostenendo che non dovessero essere conteggiati i voti di alcuni condomini proprietario e utilizzatore di un magazzino interessato dai lavori, perché avrebbero avuto un interesse personale incompatibile con quello condominiale; 2) violazione delle norme sulla rappresentanza in assemblea e sulla delega, contestando la validità del voto espresso tramite delega e sostenendo anche che la nuda proprietaria non potesse votare sull'approvazione del consuntivo; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per asserita omissione di pronuncia sulla domanda di accertamento negativo della debenza delle somme indicate nel prospetto allegato alla delibera, ritenuto privo di adeguata indicazione dei titoli di credito o delle causali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il conflitto di interessi in ambito condominiale rileva solo se vi sia una concreta e dimostrata divergenza tra interesse individuale e interesse collettivo e se il voto sia stato determinante, mentre nella specie i giudici di merito avevano accertato che i lavori riguardavano parti comuni e erano resi necessari da problemi statici dell'edificio, senza emergere un vizio della delibera. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che per la delega assembleare non è necessaria la data certa, essendo sufficiente la forma scritta e la verifica in assemblea, e che comunque le contestazioni sulla delega spettano solo al delegante; inoltre la censura sulla legittimazione della nuda proprietaria era priva di interesse perché la delega proveniva anche dall'usufruttuario. Ha infine respinto il terzo motivo perché la corte territoriale aveva esaminato la questione del prospetto contabile, qualificandolo come mero riparto aritmetico delle somme già deliberate, privo di contenuto innovativo e non bisognoso di autonoma approvazione, senza addebiti di somme non dovute. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2373 c.c.
applicato in via analogica
Nel condominio il conflitto di interessi del votante rileva solo se il voto è determinante e la deliberazione è potenzialmente dannosa per l'interesse collettivo.
art. 2377 c.c.
La delibera approvata con il voto decisivo di condomini in conflitto può essere impugnata se arreca danno all'interesse condominiale.
art. 1136, quarto comma, c.c.
Le deliberazioni condominiali devono essere approvate con le maggioranze previste dalla legge.
art. 1137 c.c.
L'impugnazione consente il controllo di legittimità della delibera, non una revisione del merito o dell'opportunità.
art. 1109 c.c.
Richiamato quale parametro applicabile, tramite l'art. 1139 c.c., al sindacato sulle deliberazioni condominiali.
art. 1139 c.c.
Consente il richiamo delle norme sulla comunione, in quanto compatibili, alla disciplina condominiale.
art. 2704 c.c.
La Corte ha escluso che la validità della delega richiedesse la data certa, essendo sufficiente la forma scritta e la verifica in assemblea.
art. 1004 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere limiti di voto del nudo proprietario, ma la censura è stata respinta.
art. 67 disp. att. c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di partecipazione e voto nell'assemblea condominiale, ma non accolto.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, avendo il giudice di merito affrontato la questione del prospetto contabile.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state prospettate come violazioni di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, ma sono state respinte perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È stato richiamato il limite alla deducibilità del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia condominiale il conflitto di interessi del condomino votante non determina automaticamente l'invalidità della delibera: occorre una concreta divergenza tra interesse personale e interesse condominiale, il voto determinante del soggetto in conflitto e la potenziale dannosità della decisione per l'interesse collettivo.
- Il sindacato del giudice sulla delibera condominiale è limitato alla legittimità dell'atto e non si estende alla valutazione di merito o di opportunità delle scelte assembleari.
- La delega a partecipare in assemblea condominiale è soggetta alle regole generali del mandato: ai fini della validità della partecipazione è sufficiente la forma scritta e la verifica della delega in assemblea, non essendo richiesta la data certa salvo diverse previsioni applicabili.
- I vizi della delega assembleare possono essere fatti valere, di regola, solo dal condomino delegante o dal soggetto nel cui rapporto rappresentativo si collocano, non dai terzi condomini estranei a quel rapporto.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, se il giudice di merito ha già esaminato il fatto controverso.
- Il prospetto contabile che si limiti a ripartire aritmeticamente somme già deliberate, senza introdurre nuove pretese o contenuti innovativi, non richiede autonoma approvazione assembleare.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato la questione sostanziale dedotta, anche se con motivazione diversa da quella auspicata dalla parte.
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