Cassazione Penale, Sentenza n. 30555/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino del 22/06/2023. L'ordinanza di inammissibilità si fonda sulla mancanza, nell'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., norma applicabile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2022. Con sei motivi la difesa deduce: 1) violazione delle norme di forma a pena di inammissibilità in quanto l'imputata aveva già eletto domicilio nel giudizio di primo grado e, in appello, aveva indicato la propria residenza nell'atto e nel mandato; 2) estinzione del reato per prescrizione; 3) carenza del dolo relativo al reato ex art.646 c.p., mancando la prova del possesso e dimostrazione della restituzione dei beni; 4) ragionevole dubbio circa la responsabilità e la disponibilità dei beni, restituiti tramite vettore; 5) errata quantificazione della provvisionale, essendo prodotta solo fattura di noleggio e non prova del valore appropriato dei beni; 6) sproporzione della pena rispetto alle circostanze e richiesta di attenuazione per incensuratezza e buona condotta processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, confermando che l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato l'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La Suprema Corte ha ritenuto preliminare il vizio formale relativo alla mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di appello e ha precisato che: l'indicazione della residenza nell'atto non equivale alla dichiarazione o elezione di domicilio; l'elezione compiuta in primo grado non sostituisce l'obbligo di depositare o richiamare espressamente tale elezione nell'atto di impugnazione. Pur richiamando precedenti giurisprudenziali che ammettono il richiamo all'elezione anteriore se esplicitamente indicata, ha constatato che in questo caso l'atto di appello non richiamava l'elezione precedente. Perciò il gravame è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Impone, a pena di inammissibilità dell'appello contro sentenze emesse dopo il 30/12/2022, il deposito dell'attestazione di dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione; l'indicazione della sola residenza nell'atto non supplisce all'onere formale e l'elezione compiuta in primo grado vale solo se allegata o richiamata espressamente nell'atto di appello.
D.Lgs. n.150/2022
Ha introdotto la modificazione procedurale rendendo applicabile l'art.581, comma 1-ter, alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore (post 30/12/2022).
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato per definire i luoghi rilevanti ai fini della dichiarazione o elezione di domicilio; la scelta deve essere consapevole e riferita alle località previste dalla norma.
art. 646 cod. pen.
Norma penale sostanziale relativa al fatto contestato (appropriazione indebita); nel caso concreto le censure sulla mancanza del dolo sono state assorbite dall'inammissibilità preliminare e quindi non esaminate nel merito dalla Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'imposizione di una somma a titolo di sanzione per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per un appello contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 è obbligatorio depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1-ter; la mancata osservanza comporta inammissibilità del gravame.
- La semplice indicazione della residenza nell'atto di appello non equivale alla dichiarazione o elezione di domicilio: occorre un atto specifico, con la consapevolezza degli effetti, oppure l'allegazione/richiamo espresso dell'elezione effettuata in precedenza.
- Un'elezione di domicilio fatta nel processo di primo grado può valere anche in appello solo se allegata all'atto di impugnazione o richiamata esplicitamente nello stesso; l'omissione di tale richiamo espone al rischio di inammissibilità.
- I vizi formali di ammissione dell'impugnazione sono preliminari e assorbono le questioni di merito: se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per difetto formale, le doglianze sul merito non vengono esaminate.
- Per evitare sanzioni economiche e condanne alle spese, il difensore deve verificare e documentare rigorosamente gli adempimenti formali richiesti dalla normativa sulle impugnazioni.
- La giurisprudenza mostra un orientamento 'favor impugnationis' in senso meno rigoroso quando l'elezione anteriore è richiamata nell'atto; perciò, quando possibile, indicare espressamente nell'atto di appello qualsiasi elezione o dichiarazione effettuata in precedenza e allegarne copia.
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